COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2005 ALL’ALLENATORE COSENTINO CARMELO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 17 del 27.10.2004 – Campionato Nazionale Juniores).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 12.11.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA
FINO AL 31.01.2005 ALL’ALLENATORE COSENTINO CARMELO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 17 del 27.10.2004 – Campionato Nazionale Juniores).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il ricorso presentato dalla U.S. Vibonese Calcio avverso la squalifica fino al
31.01.2005 dell’allenatore Cosentino Carmelo;
letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta che il Cosentino, espulso per comportamento
offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro, a fine gara tentava di aggredirlo non
riuscendovi per l’intervento dei propri dirigenti; nella circostanza reiterava le offese e le
minacce tanto che il direttore di gara era costretto a chiedere telefonicamente
l’intervento della Forza Pubblica;
osservato che la U.S. Vibonese Calcio, nel reclamo, ammette il comportamento
ingiurioso tenuto dal Casentino durante e a fine gara nei confronti dell’arbitro, ma nega
l’episodio del tentativo di aggressione, senza peraltro fornire elementi di prova idonei a
contrastare le risultanze ufficiali che, ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S., godono di
fede privilegiata;
ritenuta congrua la sanzione irrogata,
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dalla U.S. Vibonese Calcio, confermando la squalifica fino
al 31.01.2005 a carico di Cosentino Carmelo.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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