COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 26.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. FIRENZE RONDINELLA S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIOMARELLI ROY (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 del 16.11.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 26.11.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. FIRENZE RONDINELLA S.p.A. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIOMARELLI ROY
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 del 16.11.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo della A.C. Firenze Rondinella S.p.A., con cui si chiede la riduzione della
sanzione inflitta al calciatore Giomarelli Roy sulla base della circostanza che lo stesso
non abbia colpito l’avversario con un pugno , ma abbia appoggiato il palmo della mano
sul volto, rialzandosi dopo il fallo subito;
rilevato che emerge con chiarezza dal rapporto dell’assistente arbitrale che il calciatore
Giomarelli, al 45’ del secondo tempo, a gioco fermo, “colpiva con un pugno” un
avversario facendolo cadere per terra;
ritenuto che i fatti posti a fondamento della decisione del Giudice Sportivo sono
documentati negli atti di gara, dotati di fede privilegiata a norma dell’art. 31 lett. a1) del
C.G.S., e che sono tali da meritare la sanzione della squalifica per tre gare effettive,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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