COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 26.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BUCCIARELLI ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 del 16.11.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 26.11.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE
GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BUCCIARELLI ANTONIO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 60 del 16.11.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etti gli atti;
viste le considerazioni della Società reclamante che ha sostenuto l’accidentalità della
condotta del calciatore Bucciarelli Antonio, che avrebbe sì colpito l’arbitro ma solo in
ragione di un contatto del tutto occasionale e non volontario, mentre entrambi
correvano, evidenziando in particolare che il gioco non era fermo e che non vi era alcun
intento di protesta nei confronti del direttore di gara;
preso atto del rapporto arbitrale, del supplemento inviato al Giudice Sportivo e
dell’ulteriore supplemento pervenuto in data odierna a questa Commissione Disciplinare,
ove l’arbitro specifica che effettivamente il Bucciarelli – a gioco fermo e dopo aver
fischiato un fallo contro il Siracusa – lo colpiva in maniera lievissima – in modo
involontario – al piede destro con il proprio piede, senza arrecargli alcun danno fisico;
rilevato pertanto che – escluso la volontarietà della condotta – a carico del Bucciarelli
appare ascrivibile un comportamento eccessivamente irruento nei confronti dell’arbitro al
momento in cui questi gli aveva fischiato un fallo a proprio sfavore, e che per tale
condotta sanzione congrua appare quella della squalifica per una gara effettiva, in tal
modo modificando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo,
P.Q.M.
i
n accoglimento del presente reclamo riduce la sanzione nei confronti del Bucciarelli
nella squalifica per una gara effettiva.
Nulla per la tassa non versata.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 26.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BUCCIARELLI ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 del 16.11.2004 – Campionato Serie D)."