COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 03.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.G. MANDURIA SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DEICCO DAVIDE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 64 del 24.11.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 03.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.G. MANDURIA SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DEICCO DAVIDE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 64 del 24.11.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo inviato dalla società U.G. Mandria Sport, osserva in fatto quanto segue. Il calciatore di cui trattasi protestava nei confronti di un assistente dell’arbitro,nel corso della gara Mandria Sporto /S. paolo Bari del 21.11.2004, al quale rivolgeva espressione offensiva. La reclamante non ha contestato il fatto, ma ha dedotto che l’espressione sarebbe stata sgradevole ma non offensiva e che, comunque, il calciatore non aveva l’intenzione di offendere. Il reclamo non è suscettibile di accoglimento. Il comportamento del calciatore, complessivamente considerato, comporta di per sé la sanzione irrogata (proteste vivaci ed espressione offensiva), che è giusta ed equa, P.Q.M. rigetta il reclamo e conferma la squalifica del calciatore Deicco Davide per due gare effettive. Dispone l’addebito della tassa non versata
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