COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/11/2004 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE GARA DEL 30/10/2004 BATTIPAGLIESE S.R.L. – COSENZA FOOTBALL CLUB

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 17/11/2004 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE GARA DEL 30/10/2004 BATTIPAGLIESE S.R.L. - COSENZA FOOTBALL CLUB Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da parte della U.S. Battipagliese e con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara del calciatore SCRIVANO Francesco nato il 3.5.1988 tesserato Cosenza F.C. - Rilevato che in effetti il calciatore sopramenzionato è stato indicato in distinta come Assistente Arbitrale e successivamente, come risulta dagli atti ufficiali, al 43° del secondo tempo veniva impiegato come calciatore in sostituzione del n.10 MIGNOLO Andrea. - Considerato che tale impiego non è consentito nel regolamento del gioco del calcio che al punto 4 della regola 6 testualmente recita "un calciatore che inizia la gara con funzione di Assistente Arbitrale di parte non può, nella stessa gara, partecipare al giuoco come calciatore". - Considerato peraltro che "La funzione di Assistente di parte dell'Arbitro è considerata ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara" - Rilevato pertanto che il citato calciatore non aveva titolo per partecipare alla gara stessa e che a tale condotta corrisponde, a carico della Società, la sanzione sportiva di cui all'art. 12 comma 5 del C.G.S. P.Q.M. delibera 1) di infliggere alla Società Cosenza F.C. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 2) di non addebitare la tassa di reclamo.
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