COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TAGLIENTE MARIO (calciatore A.C. Centese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. CENTESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 266/519pf/EF/MM del 30.07.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TAGLIENTE MARIO (calciatore A.C. Centese) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. CENTESE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 266/519pf/EF/MM del 30.07.2004). La Commissione Disciplinare, osserva in fatto quanto segue. Il rapporto del commissario di campo della gara in oggetto riportava che, al 47° del secondo tempo, il calciatore Mario Tagliente si rivolgeva verso la panchina ospite e, non visto dalla terna arbitrale, faceva con la mano il gesto del taglio della gola, creando tensione fra gli occupanti. La Procura Federale deferiva il calciatore e la Società per violazione il primo dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e la seconda per violazione dell’art. 2 comma 4 stesso codice. Entrambi i deferiti facevano pervenire note difensive e, deducendo che il calciatore aveva subito attacchi personali e colpi alle gambe ed alla mandibola da parte degli avversari e che egli, con il gesto riportato dal Commissario di campo, aveva voluto lamentare alla panchina antagonista il colpo ricevuto proprio alla mandibola, chiedevano che alcuna sanzione fosse irrogata al calciatore e conseguentemente alla Società. La Procura Federale, rappresentata dall’avv. Salvatore Sciacchitano, nell’udienza fissata per la discussione, instava per la squalifica del calciatore per due gare e per l’ammenda di € 500,00 a carico della Società. Ritiene questa Commissione che le violazioni ascritte ai deferiti sussistono. Lo stesso calciatore reclamante ha ammesso di aver compiuto il gesto, che non pare non inquadrabile nell’inosservanza del precetto dell’art. 1 C.G.S.. Tuttavia il generico riferimento del Commissario di campo alla tensione che si sarebbe ingenerata nella panchina ospite, non altrimenti descritta ed il regolare svolgimento della gara, sulla quale non appare aver influito il fatto dedotto nel presente deferimento, inducono questa Commissione ad applicare al calciatore sanzione ridotta rispetta a quella chiesta dalla Procura Federale, a cui deve necessariamente conseguire la sanzione a carico della Società, nella misura richiesta che appare equa, P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento squalifica per una gara effettiva il calciatore Mario Tagliente ed infligge alla Società l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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