COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOLE’ ANGELO RAFFAELE (calciatore A.S. Calcio Potenza) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 267/518pf/EF/MM del 30.07.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOLE’ ANGELO RAFFAELE (calciatore A.S. Calcio Potenza) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 267/518pf/EF/MM del 30.07.2004). La Commissione Disciplinare esaminato il deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Salvatore Sciacchitano che ha richiesto la irrogazione della sanzione di 4 giornate di squalifica, ascoltato il rappresentante del deferito, ritenuto che: - la eccezione preliminare avanzata dal deferito in ordine alla inammissibilità di un deferimento relativo a fatti di violenza avvenuti in campo, fondato su un rapporto dell’Ufficio Indagini deve essere disattesa. - è, infatti, pacifico che all’Ufficio Indagini compete – in virtù della decisione interpretativa resa dalla Corte Federale in data 23.11.1998 – piena “capacità di accertamento probatorio autonomo”, - tuttavia – ai sensi dell’art. 31 punto a3) del C.G.S. - ai fini della sanzionabilità dei fatti di violenza commessi in campo durante lo svolgimento della gara e sfuggiti al controllo degli arbitri – l’unica eccezione al principio della escusiva rilevanza dei soli atti ufficiali della medesima, è costituito dalle segnalazioni compiute al G.S. da parte della Procura Federale entro il tassativo termine delle h.18:00 del giorno successivo alla gara; - ne consegue che il deferimento in oggetto – in quanto riferito a pretesi fatti di violenza avvenuti a gioco fermo ed estranei all’azione di gioco sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara - appare inammissibile in quanto tali fatti sono punibili esclusivamente dal G.S. ed a condizione di previa tempestiva segnalazione della Procura, P.Q.M. Respinge il deferimento proposto nei confronti del calciatore Angelo Raffaele Nolè e, conseguentemente, della A.S. Calcio Potenza. La Commissione Disciplinare, riunitasi a Roma il 01 ottobre 2004, ha assunto la seguente decisione: Collegio composto dai Sigg.ri: dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; avv. Riccardo Andriani, dott. Felicia Genovese, avv. Massimo Lotti, dott. Giuseppe Patrone, avv. Gianfranco Tobia, Componenti: dott. Franco Di Mario, Rappresentante A.I.A..
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