COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOLE’ ANGELO RAFFAELE (calciatore A.S. Calcio Potenza) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 267/518pf/EF/MM del 30.07.2004).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 08.10.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NOLE’ ANGELO
RAFFAELE (calciatore A.S. Calcio Potenza) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1
DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE ART. 2
COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 267/518pf/EF/MM del 30.07.2004).
La Commissione Disciplinare
esaminato il deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv.
Salvatore Sciacchitano che ha richiesto la irrogazione della sanzione di 4 giornate di
squalifica, ascoltato il rappresentante del deferito, ritenuto che:
- la eccezione preliminare avanzata dal deferito in ordine alla inammissibilità di un
deferimento relativo a fatti di violenza avvenuti in campo, fondato su un rapporto
dell’Ufficio Indagini deve essere disattesa.
- è, infatti, pacifico che all’Ufficio Indagini compete – in virtù della decisione
interpretativa resa dalla Corte Federale in data 23.11.1998 – piena “capacità di
accertamento probatorio autonomo”,
- tuttavia – ai sensi dell’art. 31 punto a3) del C.G.S. - ai fini della sanzionabilità dei
fatti di violenza commessi in campo durante lo svolgimento della gara e sfuggiti al
controllo degli arbitri – l’unica eccezione al principio della escusiva rilevanza dei
soli atti ufficiali della medesima, è costituito dalle segnalazioni compiute al G.S.
da parte della Procura Federale entro il tassativo termine delle h.18:00 del giorno
successivo alla gara;
- ne consegue che il deferimento in oggetto – in quanto riferito a pretesi fatti di
violenza avvenuti a gioco fermo ed estranei all’azione di gioco sfuggiti al controllo
degli ufficiali di gara - appare inammissibile in quanto tali fatti sono punibili
esclusivamente dal G.S. ed a condizione di previa tempestiva segnalazione della
Procura,
P.Q.M.
Respinge il deferimento proposto nei confronti del calciatore Angelo Raffaele Nolè e,
conseguentemente, della A.S. Calcio Potenza.
La Commissione Disciplinare, riunitasi a Roma il 01 ottobre 2004, ha assunto la
seguente decisione:
Collegio composto dai Sigg.ri: dott. Ferdinando Fanfani, Presidente; avv. Riccardo
Andriani, dott. Felicia Genovese, avv. Massimo Lotti, dott. Giuseppe Patrone, avv.
Gianfranco Tobia, Componenti: dott. Franco Di Mario, Rappresentante A.I.A..
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