COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ S. S. UNITAS COCCAGLIO CAMP. 2° CAT. GIR C GARA DEL 04/12/2005 TRA PROVAGLIO D’ISEO / UNITAS COCCAGLIO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SOCIETA' S. S. UNITAS COCCAGLIO CAMP. 2° CAT. GIR C GARA DEL 04/12/2005 TRA PROVAGLIO D'ISEO / UNITAS COCCAGLIO
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società UNITAS COCCAGLIO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l'assunto della reclamante, la società PROVAGLIO D'ISEO avrebbe fatto partecipare il calciatore Lorenzo ALGHISI in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e, che copia dello stesso è stata inviata anche alla controparte;
Rilevato che la società PROVAGLIO D'ISEO non ha inviato le proprie deduzioni;
Rilevato che, come risulta dal C. U. n. 14 del Comitato di Brescia datato 17/11/2005 il calciatore risulta effettivamente squalificato e, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in esame.
Visti gli artt. 12 13 14 17 42 n. 2 del CGS., la Commissione Disciplinare
DELIBERA
In accoglimento del reclamo come sopra proposto
a) di comminare alla società PROVAGLIO D'ISEO la punizione sportiva della perdita della gara per 0 3;
b) di comminare alla socìetà PROVAGLIO D'ISEO l'ammenda di EURO 120,00;
c) di squalificare il calciatore Lorenzo ALGHISI per una ulteriore GARA;
d) di inibire a tutto iI 22/01/2006 il dirigente accompagnatore sig. Franco TOBIA della società PROVAGLIO D'ISEO;
dispone inoltre l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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