COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ RONDO’ DINAMO CAMP. 2° CAT. GIR. L GARA DEL 13/11/2005 TRA RONDO’ DINAMO / ATL DOMINANTE SESTO C. U. N. 13 del COMITATO di MONZA datato 17/11/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA' RONDO' DINAMO CAMP. 2° CAT. GIR. L GARA DEL 13/11/2005 TRA RONDO' DINAMO / ATL DOMINANTE SESTO C. U. N. 13 del COMITATO di MONZA datato 17/11/2005 La società RONDO' DINAMO ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha squalificato il calciatore Stefano SARACINO sino al 28/02/2006, lamentando che il calciatore sanzionato non era intenzionato a colpire il direttore di gara e chiede una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo non è stato inviato nei termini regolamentari di cui all'art. 42 comma 5 del CGS., lo dichiara INAMISSIBILE perché tardivo. Infatti il C. U. che riporta la squalifica oggetto di impugnazione è datato 17/11/2005 mentre la raccomandata contenente il reclamo e stata affidata al servizio postale in data 01/12/2005 come si evince dalla data apposta sul talloncino postale. Per questi motivi si dichiara INAMMISSIBILE il reclamo proposto e si dispone l'addebito della relativa tassa.
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