COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ G. S. OLGIATESE ASTRO CAMP. 2° CAT. GIR P GARA DEL 20/11/2005 TRA CASPORT/OLGIATESE C. U. n. 15 del COMITATO di VARESE datato 24/11/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA' G. S. OLGIATESE ASTRO CAMP. 2° CAT. GIR P GARA DEL 20/11/2005 TRA CASPORT/OLGIATESE C. U. n. 15 del COMITATO di VARESE datato 24/11/2005 La società OLGIATESE ASTRO ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha squalificato il calciatore Andrea BORDEGONI per 4 GARE, lamentando che la sanzione comminatagli sarebbe eccessiva rispetto alla gravità dell'accaduto, altresì il BORDEGONI non avrebbe in alcun modo minacciato il direttore di gara. La Commissione Disciplinare, preso atto che reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che nel referto arbitrale, il quale forma piena prova del comportamento dei tesserati è chiaramente riportato che il BORDEGONI al momento dell'espulsione e a gara ormai terminata, ha rivolto espressioni ingiuriose e minacciose verso il direttore di gara, cercando anche di aggredirlo e non riuscendovi solo grazie all'intervento del dirigente responsabile della CASPORT. La C. D. rileva altresl che la ricostruzione dell'accaduto svolta dalla reclamante, trattandosi di mera allegazione di parte, è priva di valenza probatoria e, quindi, non vale in alcun modo a confutare il contenuto del referto arbitrale. La C. D. osserva, infine, che la sanzione comminatagli dal G. S. appare congrua e proporzionata sulla base della gravità dei fatti attribuiti al BORDEGONI. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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