COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ A.S. SANGIULlANESE CAMP. JUN. REG. GIR. F GARA DEL 26/11/2005 TRA SANGIULIANESE / METANOPOLI C. U. n. 22 del C.R.L. datato 01/12/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SOCIETA' A.S. SANGIULlANESE CAMP. JUN. REG. GIR. F
GARA DEL 26/11/2005 TRA SANGIULIANESE / METANOPOLI
C. U. n. 22 del C.R.L. datato 01/12/2005
La società SANGIULIANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S, che squalificato l'allenatore sig. Aldo GHERPELLI sino al 01/03/2006, lamentando che le decisioni assunte dal direttore di gara nei confronti dell'allenatore sarebbero maturate a seguito della diversa opinione relativa alla possibilità di non disputare la gara manifestata prima dell'inizio della gara stessa Si nega altresì la responsabilità dell'allenatore per tutti i fatti che gli sono stati ascritti. Si chiede di conseguenza una riduzione della sanzione.
La Commlssione Disciplinare, preso atto che il reclamo e stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova si evince inequivocabilmente che i fatti ascritti al tecnico GHERPELLI dal G. S. di prime cure, corrispondono a quanto riportato dal direttore di gara nel suo referto.
Comunque, tenuto conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione appare equo graduaIe la sanzione comminatagli.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto.
RIDUCE
La squalifica dell'allenatore sig. Aldo GHERPELLI a tutto il 01/02/2006
Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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