COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ POL. SOLESE CAMP. UNDER 21 RISERVE GIR. A GARA DEL 13/11/2005 TRA LINATE / SOLESE C. U. n. 16 del COMITATO di MILANO datato 17/11/2005
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SOCIETA' POL. SOLESE CAMP. UNDER 21 RISERVE GIR. A
GARA DEL 13/11/2005 TRA LINATE / SOLESE
C. U. n. 16 del COMITATO di MILANO datato 17/11/2005
La società POL SOLESE ha proposto reclarno avverso la decisione del G. S. che ha squalificato i calciatori Yanez SBARAINI sino al 17/02/2006; Cristian CAMPOLO sino al 31/12/2005; Mirko CATALANO per 3 GARE; inibito il tecnico Giuseppe PADULA sino al 31/12/2005, lamentando genericamente l'eccessività delle sanzioni inflitte dal G. S.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo e stato inviato nei termini regolamentari rileva: il reclamo del tutto genericamente afferma "le sanzioni ci sembrano oltre misura": La forma dello stesso e al limite dell'ammissibilità.
In ogni caso appare del tutto infondato in quanto le sanzioni inflitte appaiono del tutto adeguate rispetto ai comportamenti tenuti dai calciatori e dal tecnico, così come riferito nel rapporto dell'arbitro.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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