COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ AMOR SPORTIVA CAMP. 3° CAT. GIR. B GARA DEL 27/11/2005 TRA AMOR SPORTIVA / BEATA GIULIANA C. U. n. 19 del COMITATO di LEGNANO datato 09/12/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA' AMOR SPORTIVA CAMP. 3° CAT. GIR. B GARA DEL 27/11/2005 TRA AMOR SPORTIVA / BEATA GIULIANA C. U. n. 19 del COMITATO di LEGNANO datato 09/12/2005 La società AMOR SPORTIVA ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha disposto le seguenti sanzioni: la punizione sportiva della perdita della gara per 0 3; l’ammenda di EURO 52,00 per non aver segnato il campo e montato le reti, l'ammenda di EURO 55,00 prima rinuncia; inibito iI dirigente accompagnatore sig. Lorenzo COLMEGNA sino al 23/01/2006 e comminato la penalizzazione di UN punto in classifica, lamentando che la società non era tenuta a sgombrare il terreno di giuoco dalla neve; che il referto di gara sarebbe poco comprensibile. Chiede la revoca del provvedimento impugnato. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, ed il suo supplemento, si evince che il direttore di gara, giunta in loco riteneva praticabile il campo ed invitata la società ospitante a segnarlo e prepararlo per la gara; comunicava ai due capitani la sua voIontà di far disputare la gara appena la società ospitante avesse marcato le linee e spalato la poca neve presente in loco. Cinque minuti prima dell'inizio della gara rilevava che nulla era stato preparato ed il capitano della squadra ospitante comunicava all'arbitro l'intenzione deIla società AMOR SPORTIVA di non prendere parte alla gara sostenendo che parte del terreno era ghiacciata. Il referto arbitrale precisa altresì, che la lagnanza della società ospitante non corrispondeva al vero e che i calciatori della squadra avversaria stavano effettuando il riscaldamento. Si condivide, pertanto, integralmente la delibera adottata in prime cure. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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