COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ BOYS BELLINZAGO CALCIO A 5 SERIE C 1 GARA DEL 18/11/2005 TRA CALCIO VALMALENCO / BOYS BELLINZAGO C. U. n. 21 del C.R.L. datato 24/11/2005

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 22/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA' BOYS BELLINZAGO CALCIO A 5 SERIE C 1 GARA DEL 18/11/2005 TRA CALCIO VALMALENCO / BOYS BELLINZAGO C. U. n. 21 del C.R.L. datato 24/11/2005 La società BOYS BELLINZAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del G. S. che ha adottato i seguenti provvedimenti: perdita della gara per 0 - 6 alla società; ammenda di EURO 100,00, squalifica al calciatore Cristian PEREGO per 2 GARE; al calciatore Gianfranco PRINA per 4 GARE sanzione aggravata dalla qualifica di capitano; inibizione a tutto il 21/12/2005 il dirigente sig. Giambattista PRINA, lamentando che il calciatore PRINA non ha insultato l'arbitro, prodigandosi a bloccare il tifoso che ha aggredito il direttore di gara. La società reclamante afferma inoltre che il Presidente, Giambattista PRINA, si è attivato per soccorrere l'arbitro, ma è stato allontanato. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: come ha correttamente affermato il G. S. nel provvedimento reclamato, la gravità dei fatti avvenuti nel corso della gara con l'aggressione all'arbitro da parte di un tifoso della società reclamente e le gravi conseguenze fisiche riportate dall'arbitro stesso in seguito a tale aggressione, non si può che condividere la decisione dell'arbitro di sospendere la gara. Per quanto attiene al comportamento tenuto dal calciatore Gianfranco PRINA, si rileva che dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che lo stesso ha pronunciato frasi minacciose nei confronti dell'arbitro. Tale comportamento, alla luce della qualifica di capitano ricoperta dal PRINA giustifica la squalifica comminata allo stesso. Anche le sanzioni comminate alla società reclamante e al di lei Presidente, devono ritenersi congrue ed eque in relazione all'estrema gravità dei fatti avvenuti e dalle conseguenze fisiche riportate dal direttore di gara. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it