COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara:A.S.D. NOVOLI CALCIO – PRO TREPUZZI del 27 novembre 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara:A.S.D. NOVOLI CALCIO – PRO TREPUZZI del 27 novembre 2005 (Reclamo dell’A.S.D.Novoli Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore, sig. DE VIRGILIO ROCCO. L’A.S.D. Novoli Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione disciplinare inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti del sig. DE VIRGILIO ROCCO, allenatore della Società, squalificato fino al 30 giugno 2006 (cfr. Com. Uff. n. 22 dell’1 dicembre 2005),chiedendo l’annullamento della sanzione ed in subordine la riduzione della stessa. E’ intervenuto all’udienza odierna il sig. Giuseppe DE TOMMASI, Presidente della Società reclamante. Si osserva che il comportamento tenuto dal sig. DE VIRGILIO Rocco nei confronti di due calciatori della squadra avversaria, uno dei quali è stato colpito con un pugno al volto, nonché le minacce e le offese rivolte alla terna arbitrale, non consente di modificare il provvedimento adottato dal Primo Giudice, che è adeguato ai fatti occorsi; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’A.S.D. Novoli Calcio addebitando la tassa sul conto della reclamante
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