COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.SQUADRA DEL CUORE RODI – POL. POGGIO IMPERIALE del 20 novembre 2005(Reclamo della Pol. Poggio Imperiale avverso il risultato della gara e l’inibizione inflitta al dirigente, sig. D’AMATO VINCENZO (Com. Uff.n. 19 del 24 novembre 2005).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.S.SQUADRA DEL CUORE RODI – POL. POGGIO IMPERIALE del 20 novembre 2005(Reclamo della Pol. Poggio Imperiale avverso il risultato della gara e l’inibizione inflitta al dirigente, sig. D’AMATO VINCENZO (Com. Uff.n. 19 del 24 novembre 2005). La Pol. Poggio Imperiale ha prodotto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo relativa alla punizione sportiva della perdita della gara e all’inibizione comminata al sig. D’Amato Vincenzo, dirigente accompagnatore nella stessa gara, poiché la reclamante avrebbe indicato erroneamente in distinta la data di nascita del calciatore D’ADDETTA STEFANO NICOLA (5 aprile 1982) anziché la sua reale data di nascita (5 aprile 1987).Il reclamo è fondato e merita accoglimento: dai dati anagrafici riscontrati da questa Commissione Disciplinare presso l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale risulta che il calciatore D’Addetta Stefano Nicola è nato il 5 aprile 1987.Pertanto dall’esame degli atti ufficiali della gara la Pol. Poggio Imperiale ha impiegato per l’intero arco della gara, due calciatori nati dall’! gennaio 1986 ed uno nato dall’1 gennaio 1987,rispettando la normativa in materia di utilizzazione di calciatori juniores pubblicata sul Com. Uff.n. 3 del 22 luglio 2005; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dalla Pol. Poggio Imperiale, annullando la decisione del Giudice Sportivo e, per l’effetto, confermare il risultato di 2 – 1 conseguito sul terreno di gioco a favore della Pol. Poggio Imperiale e,conseguentemente, annullare l’inibizione inflitta al dirigente, sig. D’Amato Vincenzo; Non addebitare la tassa atteso l’accoglimento del reclamo.
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