COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 22 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. OZIERESE ( Campionato di Promozione) Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 9.12.2005. Gara Ozierese / Terralba del 04.12.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 22 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.C. OZIERESE ( Campionato di Promozione) Avverso delibera G.S. C.U. n° 21 del 9.12.2005. Gara Ozierese / Terralba del 04.12.2005. La società Ozierese ha proposto reclamo avverso la squalifica del giocatore Mura Manuele per quattro giornate effettive, perché, espulso per atti di violenza ed insulti ad un avversario, assumeva atteggiamento aggressivo nei confronti dell’arbitro; trattenuto a stento dai compagni, usciva dal campo solo dopo circa quattro minuti. La reclamante, a sostegno del ricorso, assume che la reazione del giocatore, seppur scomposta, è priva di violenza e che lo stesso, nel rivolgersi all’arbitro, per quanto in modo energico, non lo ha aggredito o insultato. La Commissione, rilevato che il fatto contestato dalla reclamante è stato riportato dal direttore di gara in modo chiaro e circostanziato, ritiene che la squalifica di quattro giornate nei confronti del giocatore Mura Manuele, rispetto al comportamento addebitatogli, sia eccessiva perché nella sostanza si è trattato di una reazione che, per quanto scomposta, non può essere considerata violenta e non è stato rilevato un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara all’atto della richiesta di spiegazioni per l’espulsione. Pertanto la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre la squalifica del giocatore Mura Manuele da quattro a tre giornate. Dispone il non addebito della tassa.
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