COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 22 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. LIBERTAS BARUMINI ( Campionato di 2^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 01.12.2005. Gara Meana Sardo / Libertas Barumini del 27.11.2005.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 22 dicembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. LIBERTAS BARUMINI ( Campionato di 2^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 01.12.2005.
Gara Meana Sardo / Libertas Barumini del 27.11.2005.
La società Libertas Barumini ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo:
- squalifica fino al 31.01.2006 del calciatore Atzeni Francesco, perché “ nel contestare una decisione del direttore di gara lo spingeva e colpiva con calci di lievi entità; inoltre, alla notifica del provvedimento di espulsione, profferiva frasi scurrili, tentando ripetutamente di aggredirlo non riuscendovi solo grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra”;
- squalifica per cinque giornate del calciatore Mascia Cristian perché “ espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento si avvicinava al direttore di gara spingendolo sul petto e insultandolo”.
La reclamante ha chiesto di ridurre l’entità delle squalifiche dei sunnominati atleti affermando quando segue:
1) non è vero che l’Atzeni abbia posto in essere un comportamento violento nei confronti dell’arbitro, essendosi egli limitato a protestare contro una decisione dello stesso ed essendo anche intervenuto per sedare gli animi;
2) non è vero che il Mascia abbia spinto l’arbitro sul petto, pur avendo comunque proferito al suo indirizzo frasi ingiuriose.
Il Presidente della società Libertas Barumini, sentito in data odierna, ha insistito nelle ragioni del reclamo, evidenziando una direzione di gara poco lineare da parte dell’arbitro e riaffermando in particolare l’estraneità dell’Atzeni all’episodio di violenza a lui attribuito, senza escludere l’ipotesi che possa essere stato altro giocatore a colpire il direttore di gara agli stinchi.
L’arbitro della gara, dal canto suo, ha confermato integralmente quanto da lui riportato nel referto, dichiarando in particolare di essere sicuro che l’atleta che lo colpiva agli stinchi era Atzeni Francesco, n.3 della Libertas Barumini.
La Commissione, sulla scorta del referto e di quanto dall’arbitro dichiarato in sede di audizione, ritiene pienamente provati i fatti addebitati ad Atzeni Francesco e Mascia Cristian ed eque le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.
Per tali motivi DELIBERA di respingere il reclamo.
Dispone l’addebito della tassa.
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