COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.S.D. VIRTUS CATANIA – (per posizione irregolare calciatori vari – GARA CO.E.MI. MISTERBIANCO/VIRTUS CATANIA DEL 6.11.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B”) – Proc. n° 57/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/12/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
A.S.D. VIRTUS CATANIA – (per posizione irregolare calciatori vari – GARA CO.E.MI. MISTERBIANCO/VIRTUS CATANIA DEL 6.11.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR. “B”) – Proc. n° 57/A
La Società reclamante segnala la posizione irregolare dei calciatori De Leo Salvatore, Nicotra Ottavio, Di Liberto Giacomo, Romeo Giovanni Giuseppe schierati dalla Società CO.E.MI. Misterbianco nella gara prima indicata;
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
I calciatori De Leo Salvatore, Nicotra Ottavio, Di Liberto Giacomo, risultano tesserati per la Società CO.E.MI. Misterbianco;
Il calciatore Romeo Giovanni Giuseppe non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando tesserato per la Società CO.E.MI. Misterbianco, giusta anche comunicazione Ufficio Tesseramento per archiviazione relativa lista di trasferimento;
Pertanto
DELIBERA:
di infliggere alla Società CO.E.MI. Misterbianco la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-3;
di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Saccullo Nicola la sanzione dell’inibizione fino al 31.1.2006 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.;
senza addebito di tassa.
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