COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) – (avverso squalifica per quattro gare calciatore Botindari Giuseppe – GARA CEPHALEDIUM/ROCCA DI CAPRILEONE del 3.12.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “A”) – Proc. n° 99/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) – (avverso squalifica per quattro gare calciatore Botindari Giuseppe - GARA CEPHALEDIUM/ROCCA DI CAPRILEONE del 3.12.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE - GIR. “A”) – Proc. n° 99/A – Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in ordine alla squalifica ritenuta eccessiva; La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed esaminate le difese proposte, osserva: il fatto contestato ed addebitato al tesserato è descritto nel referto arbitrale in maniera chiara, ma si ritiene che la sanzione è eccessiva rispetto al reale accadimento nel terreno di giuoco, anche in relazione che tale evento non ha provocato alcuna conseguenza al calciatore avversario; P.Q.M. DELIBERA: di determinate in tre giornate la squalifica al calciatore Botindari Giuseppe (Rocca di Caprileone).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it