LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.199/C del 01/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE IVANO PASTORE (C.U. N.180/C DEL 17/1/2006 GARA MELFI-TARANTO DEL 15 GENNAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.199/C del 01/02/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE IVANO PASTORE (C.U. N.180/C
DEL 17/1/2006 GARA MELFI-TARANTO DEL 15 GENNAIO 2006).
Con delibera 17.1.2006 il Giudice Sportivo comminava al calciatore
Ivano Pastore della società Taranto Sport S.r.l., la squalifica per tre gare
effettive “per avere colpito a gioco fermo un avversario con uno sputo alla
testa”.
Avverso a tale delibera proponeva reclamo nei termini il Taranto Sport
deducendo l’eccessività della sanzione e chiedendone per l’effetto la
riduzione.
Alla riunione odierna la società Taranto Sport non compariva.
Il reclamo è parzialmente fondato.
Osserva la Commissione che il fatto storico addebitato al calciatore
Pastore (sputo ad un calciatore avversario) certo nella sua materialità, e
peraltro sostanzialmente ammesso, è un fatto sicuramente riprovevole che si
pone in istridente contrasto con i principi di lealtà e probità sportiva che
devono informare anche le fasi più accese degli incontri di calcio.
Ciò posto, ritiene la Commissione che il fatto commesso dal Pastore
non possieda i connotati di un atto violento anche avuto riguardo alle
circostanze di fatto concrete e che sanzione adeguata al comportamento,
assolutamente biasimevole ed inammissibile del Pastore, sia la squalifica per
due gare effettive, sanzione che così contenuta appare equamente
commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società Taranto Sport S.r.l. riducendo la
squalifica al calciatore Ivano Pastore a due gare effettive.
La tassa non va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.199/C del 01/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE IVANO PASTORE (C.U. N.180/C DEL 17/1/2006 GARA MELFI-TARANTO DEL 15 GENNAIO 2006)."