LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.62/TB del 01/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 3 A FAVORE DELLA SOCIETA’ RENDE (C.U. N.52/TB DEL 4/1/2006 GARA TARANTO-RENDE DEL 10 DICEMBRE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.62/TB del 01/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " RECLAMO SOCIETA’ TARANTO SPORT S.R.L. AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 A 3 A FAVORE DELLA SOCIETA’ RENDE (C.U. N.52/TB DEL 4/1/2006 GARA TARANTO-RENDE DEL 10 DICEMBRE 2005). La società Taranto Sport S.r.l. ha interposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo le ha inflitto la punizione della perdita della gara Taranto-Rende del 10/12/2005 (Campionato Berretti), con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Rende, per essersi verificati i fatti descritti in motivazione del provvedimento impugnato, dichiarando di ritenere tale decisione “iniqua e certamente ingiusta” per le considerazioni ampiamente svolte nell’atto di impugnazione: chiede quindi disporsi l’annullamento della detta decisione e la ripetizione della gara di cui trattasi. In buona sostanza, assume che l’interruzione della gara per sopravvenuta mancanza di visibilità delle linee sul terreno di gioco, dal primo giudice ascritta a responsabilità colposa della società reclamante, è da addebitarsi non ad essa società bensì a fattori esterni quali l’abbondante e persistente pioggia caduta durante tutto il periodo in esame. A conforto di quanto sopra sostenuto adduce che lo stesso direttore di gara ha evidenziato come il personale del Taranto si sia prodigato per tracciare nuovamente le linee sul terreno di gioco, che peraltro “tendevano a scomparire sia con il passaggio dei calciatori sia per la pioggia battente”. Ed ulteriormente aggiunge: “va da sé che le linee sul terreno di gioco non sono scomparse per la qualità della polvere usata (la solita polvere di gesso usata in ogni occasione) bensì per la pioggia battente”. La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene di non poter accogliere il gravame. Il Regolamento del Gioco del Calcio, infatti, all’apposita voce “segnature e caratteristiche del terreno di gioco” della Regola n.1, stabilisce espressamente: 1) “le linee devono essere tracciate con gesso e devono avere la larghezza massima di cm.12 e minima di cm.10; 2) in caso di neve, il terreno può essere segnato con polvere di carbone o con altro materiale visibile; in caso di pioggia, se necessario, con segatura. Non è consentito l’uso di materiali diversi; 10) l’arbitro deve invitare il capitano della squadra ospitante a far regolarizzare la segnatura con l’uso del materiale idoneo per poi incominciare a riprendere il gioco. In caso di rifiuto o di impossibilità a provvedervi, la gara deve essere definitivamente sospesa”. Ciò posto, atteso che nel richiesto supplemento di rapporto l’arbitro ha precisato che nella dedotta circostanza la società, pure eseguendo la sua richiesta di ritracciare le linee perimetrali “non riuscì a migliorare la situazione, in quanto aveva a disposizione solamente della semplice polvere bianca che, a causa della pioggia battente e del passaggio dei calciatori sulle linee, scompariva in fretta”, risulta incontrovertibile, stante il vigore di prova privilegiata espressamente conferito dal Codice di Giustizia Sportiva alle risultanze dei documenti ufficiali, che il fatto impeditivo della regolare prosecuzione della gara sia da ascrivere a fatto e colpa della società reclamante. Di guisa che la decisione impugnata, non apparendo inficiata da vizi logici neppure in punto di corretta determinazione della sanzione da comminarsi ai sensi dell’art.12 comma 1 C.G.S., merita integrale conferma. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Taranto Sport S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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