LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 19 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANZARO avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alessandro DEL GROSSO (gara Vicenza- Catanzaro del 7/12/05 – C.U. n. 204 del 10/1/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 19 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANZARO avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Alessandro DEL GROSSO (gara Vicenza- Catanzaro del 7/12/05 – C.U. n. 204 del 10/1/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Alessandro Del Grosso per il comportamento tenuto nel corso della gara Vicenza-Catanzaro del 7/12/05 ha proposto reclamo la Soc. Catanzaro, chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame si rileva che la sanzione sarebbe del tutto ingiusta e sproporzionata, sia perché il rapporto dell’assistente non sarebbe chiaro e intelligibile, sia perché la rappresentazione dei fatti in esso contenuta non corrisponderebbe alla realtà. In particolare, si osserva che, tenuto conto della distanza dal luogo in cui è avvenuto l’episodio, l’assistente non sarebbe stato in condizione di vedere con precisione quanto è accaduto; che si sarebbe trattato di uno scontro involontario e che la ferita al labbro dell’avversario sarebbe stata causata da un precedente scontro di gioco. Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate, chiedendo, in via istruttoria, la visione della riproduzione televisiva dell’episodio. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Del Grosso è stato espulso perché, con il pallone non a distanza di giuoco, ha colpito un avversario con una manata al volto, provocandogli una ferita al labbro. In particolare, l’assistente ha descritto in modo preciso e circostanziato l’episodio in esame. Si tratta di un comportamento che, anche in considerazione della natura violenta e della potenzialità offensiva, è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo e sanzionato con la squalifica per tre giornate effettive di gara, in conformità con quanto previsto dall’art. 14, comma 2 bis, del C.G.S. Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante non si rivelano fondate, perché in contrasto con quanto riportato nel rapporto dell’assistente del direttore di gara, che ai sensi dell’art. 31, comma a1), del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La richiesta di visione della riproduzione televisiva dell’episodio non può essere accolta, in quanto il caso in esame non rientra tra le ipotesi contemplate dall’art. 31, comma a2), del C.G.S. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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