LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 19 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANZARO avverso la squalifica a tutto il 28 febbraio 2006 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all’allenatore Girolamo MESITI (gara Catanzaro-Avellino del 7/12/05 – C.U. n. 199 del 10/1/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 19 gennaio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. CATANZARO avverso la squalifica a tutto il 28 febbraio 2006 inflitta
dal Giudice Sportivo aggiunto all’allenatore Girolamo MESITI (gara Catanzaro-Avellino
del 7/12/05 – C.U. n. 199 del 10/1/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al Signor Girolamo Mesiti,
allenatore della squadra “Primavera” della Soc. Catanzaro, la squalifica a tutto il 28 febbraio
2006 per avere, al segnale di termine della gara, colpito con uno schiaffo un calciatore
avversario ha proposto reclamo il Mesiti, chiedendo di essere sentito in sede dibattimentale.
In particolare, il reclamante contesta la ricostruzione della vicenda effettuata dall’assistente
dell’arbitro, assumendo che, al termine della gara in questione, in un contesto di generale
nervosismo (considerata la particolare animosità del n. 11 avversario), si sarebbe limitato a
mettere una mano sulla spalla di quest’ultimo per invitarlo a rientrare celermente negli
spogliatoi. Da qui l’errore interpretativo dell’assistente, considerato che comunque il rientro
negli spogliatoi e la successiva partenza della squadra avversaria sarebbero avvenuti in un
clima di serenità e di sportività.
I motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, ritiene che il gravame non sia fondato.
Dagli atti ufficiali – che sono fonte privilegiata di prova – risulta che effettivamente il Mesiti
ha colpito con uno schiaffo un calciatore avversario. E’ incontestabile che una simile
condotta è contraria ai principi di lealtà sportiva del C.G.S. Del resto la condotta del Mesiti è
stata puntualmente e dettagliatamente repertata dall’assistente del direttore di gara.
Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con
l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni
difensive addotte dal reclamante.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
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