LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 221 DEL 23 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 3.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Catania-Cesena del 17/1/06 – C.U. 215 del 18/1/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 221 DEL 23 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 3.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Catania-Cesena del 17/1/06 – C.U. 215 del 18/1/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Catania la squalifica del campo per una effettiva giornata di gara e l’ammenda di € 3.500,00, per avere i suoi sostenitori posto in essere più condotte in evidente violazione con l’art. 11, comma 1 e 3 C.G.S., ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo in via principale, la riduzione della sanzione ad una forte ammenda ed, in via subordinata, la comminazione della diffida, quale sanzione aggiuntiva. Alla riunione odierna nessuno è comparso. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento. Dagli atti ufficiali - referto arbitrale e relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini - emergono con assoluta evidenza le condotte disciplinarmente rilevanti, concretatesi nel tentativo di aggressione della tifoseria avversaria, cercando di sfondare lo sbarramento, costituito da un portone in ferro di notevole altezza; nel fitto lancio di oggetti contro gli agenti della Forza Pubblica, intervenuta per contrastare l’intento aggressivo prima descritto, a seguito del quale un carabiniere riportava significative lesioni al volto, che richiedevano un intervento di sutura ed una prognosi di dieci giorni; nonché nel lancio di due fumogeni nel corso del primo tempo. Tale complessivo comportamento, del resto non contestato nella sua materialità dalla società reclamante, integra, a giudizio di questa Commissione, gli estremi della violazione della norma di cui all’art.11, comma 1 e 3 del C.G.S.. Invero, non può non essere considerato “un fatto particolarmente grave” un nutrito lancio di oggetti contro le Forze dell’Ordine, con conseguenze concretamente lesive (intervento di sutura al volto e prognosi di giorni dieci) nei confronti di un carabiniere, ed una situazione di evidente pericolo per i presenti, fossero essi appartenenti alle Forze dell’Ordine o semplici spettatori. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, pertanto, appare congrua, nonché conforme ai criteri adottati da questa Commissione con riferimento a fattispecie analoghe. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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