LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 221 DEL 23 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 3.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Catania-Cesena del 17/1/06 – C.U. 215 del 18/1/06).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 221 DEL 23 gennaio 2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica del campo per una giornata effettiva di
gara ed ammenda di € 3.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Catania-Cesena del
17/1/06 – C.U. 215 del 18/1/06).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Catania la
squalifica del campo per una effettiva giornata di gara e l’ammenda di € 3.500,00, per avere
i suoi sostenitori posto in essere più condotte in evidente violazione con l’art. 11, comma 1 e
3 C.G.S., ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo in via principale, la riduzione
della sanzione ad una forte ammenda ed, in via subordinata, la comminazione della diffida,
quale sanzione aggiuntiva.
Alla riunione odierna nessuno è comparso.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il reclamo non possa
trovare accoglimento.
Dagli atti ufficiali - referto arbitrale e relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini -
emergono con assoluta evidenza le condotte disciplinarmente rilevanti, concretatesi nel
tentativo di aggressione della tifoseria avversaria, cercando di sfondare lo sbarramento,
costituito da un portone in ferro di notevole altezza; nel fitto lancio di oggetti contro gli
agenti della Forza Pubblica, intervenuta per contrastare l’intento aggressivo prima descritto,
a seguito del quale un carabiniere riportava significative lesioni al volto, che richiedevano un
intervento di sutura ed una prognosi di dieci giorni; nonché nel lancio di due fumogeni nel
corso del primo tempo.
Tale complessivo comportamento, del resto non contestato nella sua materialità dalla società
reclamante, integra, a giudizio di questa Commissione, gli estremi della violazione della
norma di cui all’art.11, comma 1 e 3 del C.G.S.. Invero, non può non essere considerato “un
fatto particolarmente grave” un nutrito lancio di oggetti contro le Forze dell’Ordine, con
conseguenze concretamente lesive (intervento di sutura al volto e prognosi di giorni dieci)
nei confronti di un carabiniere, ed una situazione di evidente pericolo per i presenti, fossero
essi appartenenti alle Forze dell’Ordine o semplici spettatori.
La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, pertanto, appare congrua, nonché conforme ai
criteri adottati da questa Commissione con riferimento a fattispecie analoghe.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento
della tassa.
Share the post "LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 221 DEL 23 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CATANIA avverso la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 3.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Catania-Cesena del 17/1/06 – C.U. 215 del 18/1/06)."