LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.209/C del 08/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE EMANUELE FERRARO(C.U. N.188/C DEL 24/1/2006 GARA NOVARA-SALERNITANA DEL 22 GENNAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.209/C del 08/02/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO
SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE EMANUELE
FERRARO(C.U. N.188/C DEL 24/1/2006 GARA NOVARA-SALERNITANA
DEL 22 GENNAIO 2006).
Con la delibera in epigrafe il Giudice Sportivo ha squalificato per due
gare effettive il calciatore Emanuele Ferraro (Salernitana Calcio 1919 S.p.a.)
“per aver colpito con un calcio un avversario disinteressandosi del pallone”.
Per ottenere la riduzione della squalifica ha proposto reclamo la società
campana sostenendo che il Ferraro colpì in modo del tutto involontario
l’avversario che, per sua abilità tecnica, aveva spostato il pallone evitando la
marcatura e che l’arbitro, con la pretesa di interpretare il comportamento del
calciatore squalificato, avrebbe travalicato le proprie istituzionali funzioni.
Intervenuta all’odierno dibattimento la reclamante ha insistito per
l’accoglimento delle precisate conclusioni.
L’arbitro della gara Novara-Salernitana ha riferito nel proprio rapporto di
aver espulso il Ferraro “per aver calciato violentemente un avversario, con la
palla a distanza di gioco, disinteressandosi del pallone con la chiara volontà di
recare un danno fisico”. Nel supplemento acquisito in questa sede ha ribadito
che “l’intervento del giocatore Emanuele Ferraro era finalizzato a recare
danno fisico all’avversario”.
Osserva la Commissione che è compito della terna arbitrale riferire i
fatti rilevati sul terreno di gioco, astenendosi dal fornire valutazioni
sull’atteggiamento psicologico che tale comportamento avrebbe determinato e
lasciandone l’interpretazione agli organi di giustizia sportiva. Tuttavia, omessa
una non consentibile interpretazione delle intenzioni altrui, risulta evidente che
l’aver colpito il proprio antagonista con un calcio disinteressandosi del pallone
ancora a distanza di gioco è, da un lato, incompatibile con la tesi difensiva
esposta dalla reclamante e, dall’altro, coincidente con gli estremi della
condotta gravemente antisportiva per la quale l’art. 14, comma 2bis, lettera a)
dispone la squalifica per due giornate.
Il reclamo non può perciò essere accolto con conseguente integrale
conferma della delibera impugnata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Salernitana Calcio 1919 S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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