LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.209/C del 08/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE EMANUELE FERRARO(C.U. N.188/C DEL 24/1/2006 GARA NOVARA-SALERNITANA DEL 22 GENNAIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.209/C del 08/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE EMANUELE FERRARO(C.U. N.188/C DEL 24/1/2006 GARA NOVARA-SALERNITANA DEL 22 GENNAIO 2006). Con la delibera in epigrafe il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare effettive il calciatore Emanuele Ferraro (Salernitana Calcio 1919 S.p.a.) “per aver colpito con un calcio un avversario disinteressandosi del pallone”. Per ottenere la riduzione della squalifica ha proposto reclamo la società campana sostenendo che il Ferraro colpì in modo del tutto involontario l’avversario che, per sua abilità tecnica, aveva spostato il pallone evitando la marcatura e che l’arbitro, con la pretesa di interpretare il comportamento del calciatore squalificato, avrebbe travalicato le proprie istituzionali funzioni. Intervenuta all’odierno dibattimento la reclamante ha insistito per l’accoglimento delle precisate conclusioni. L’arbitro della gara Novara-Salernitana ha riferito nel proprio rapporto di aver espulso il Ferraro “per aver calciato violentemente un avversario, con la palla a distanza di gioco, disinteressandosi del pallone con la chiara volontà di recare un danno fisico”. Nel supplemento acquisito in questa sede ha ribadito che “l’intervento del giocatore Emanuele Ferraro era finalizzato a recare danno fisico all’avversario”. Osserva la Commissione che è compito della terna arbitrale riferire i fatti rilevati sul terreno di gioco, astenendosi dal fornire valutazioni sull’atteggiamento psicologico che tale comportamento avrebbe determinato e lasciandone l’interpretazione agli organi di giustizia sportiva. Tuttavia, omessa una non consentibile interpretazione delle intenzioni altrui, risulta evidente che l’aver colpito il proprio antagonista con un calcio disinteressandosi del pallone ancora a distanza di gioco è, da un lato, incompatibile con la tesi difensiva esposta dalla reclamante e, dall’altro, coincidente con gli estremi della condotta gravemente antisportiva per la quale l’art. 14, comma 2bis, lettera a) dispone la squalifica per due giornate. Il reclamo non può perciò essere accolto con conseguente integrale conferma della delibera impugnata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Salernitana Calcio 1919 S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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