LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.209/C del 08/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PAOLO ANTONIOLI, DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE IVO IACONI ED AMMENDA 3.000,00 (C.U. N.188/C DEL 24/1/2006 GARA GROSSETO-FROSINONE DEL 22 GENNAIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.209/C del 08/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PAOLO ANTONIOLI, DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE IVO IACONI ED AMMENDA 3.000,00 (C.U. N.188/C DEL 24/1/2006 GARA GROSSETO-FROSINONE DEL 22 GENNAIO 2006). Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Frosinone al fine di ottenere: 1) quanto al calciatore Antonioli la riduzione della squalifica a due giornate, sostenendo che, anche nell’ipotesi in cui il comportamento dell’Antonioli potesse apparire come astrattamente ascrivibile alla condotta violenta, sussistono nel caso di specie tutti i presupposti logici, normativi e giurisprudenziali per ridurre l’entità della squalifica. La società reclamante ha supportato la suddetta richiesta richiamando numerosi precedenti disciplinari; 2) quanto all’allenatore Iaconi la riduzione della squalifica ad una giornata, in quanto le frasi da lui pronunciate nei confronti dell’arbitro (“svogliati, rovini la gara) appaiono forse irriguardose e irrispettose dei doveri di lealtà e correttezza sportiva, ma non certo offensive, alterate o volgari; 3) l’irrogazione di un’ammenda in misura più modesta rispetto a quanto deliberato in prime cure, adeguata agli accadimenti della gara oggi in esame, dimostrativi al massimo di una trascurabile animosità da parte del pubblico priva “di toni e livelli esagerati e/o esasperati”. Il difensore della società ha insistito per l’accoglimento del reclamo, ribadendone le motivazioni. Per quanto attiene la prima richiesta osserva preliminarmente la Commissione che la normativa antecedente a quella attuale, comminando la squalifica per una o più giornate di gare (art. 14, comma 1 lett.f), consentiva di commisurare la sanzione alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, dando la possibilità, ad esempio, di distinguere tra atti violenti commessi in azione di gioco oppure a gioco fermo e di tenere altresì conto delle conseguenze dell’atto lesivo. Con la nuova formulazione dell’art.14 il legislatore federale ha voluto che non vi fossero margini di discrezionalità nel determinare il minimo della pena fissato nel caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti comminando la squalifica per tre giornate (art.14, comma 2 bis, lett. b). Ciò premesso, la Commissione, esaminati il rapporto dell’assistente dell’arbitro, ed il successivo supplemento, ritiene che il colpire con un pugno al volto un avversario, peraltro a gioco fermo, costituisca un atto oggettivamente idoneo a causargli un danno fisico, sicchè il fatto che da tale comportamento oggettivamente e soggettivamente violento non sia derivato alcun danno fisico al calciatore avversario deve ritenersi inifluente ai fini della determinazione della sanzione, atteso che, secondo la normativa vigente, si richiede per la sussistenza di un atto sanzionabile nel minimo con tre giornate di squalifica l’oggettiva idoneità della condotta a cagionare danno fisico all’avversario e la intenzionale gravità di tale gesto sul piano dell’elemento psicologico. In tale ottica il supplemento di rapporto dell’assistente dell’arbitro che esclude che il pugno sferrato dal giocatore Paolo Antonioli non fosse indirizzato ad arrecare un danno fisico all’avversario, è da considerarsi inifluente ai fini della determinazione della decisione. Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all’art.14 comma 2 bis, lett. b) che la sanzione irrogata in prime cure sia equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto. Avuto riguardo al reclamo tendente ad ottenere la riduzione della squalifica inflitta all’allenatore Ivo Iaconi, ritiene la Commissione che le risultanze del rapporto arbitrale conflittino l’assunto difensivo del comportamento meramente irriguardoso, evidenziando di contro una condotta palesemente offensiva. Ed invero, deve ritenersi che l’espressione “sei vergognoso, svegliati, rovini la gara”, peraltro ripetuta al termine dell’incontro nel corridoio e negli spogliatoi, abbia indubbia valenza offensiva, in quanto travalica e pone in ombra qualsiasi funzione di colloquio o di stimolo ed induce ad escludere un fine diverso dall’offesa al direttore di gara. Ne consegue che la statuizione del primo giudice merita conferma, apparendo esatta la qualificazione di “comportamento offensivo” e perequata la punizione di due turni di squalifica. Anche il terzo motivo di reclamo è destituito di fondamento e va, pertanto, disatteso alla luce delle risultanze degli atti ufficiali, da cui è emerso – vedi relazione del vice capo dell’Ufficio Indagini – che “durante l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo la tifoseria del Frosinone, allocata sulla curva posta alla destra della tribuna centrale, dava vita ad un fitto lancio di oggetti, - bottiglia di plastica, lattine, pezzi di maiolica ricavati da bagni divelti, sulla pista di atletica, senza provocare danno alle persone”. La suddetta relazione ed il rapporto di direttore di gara parlano inoltre di due pacifiche invasioni di campo da parte di alcuni sostenitori del Frosinone in occasione della rete del pareggio segnata dalla propria squadra e di parecchi di essi (tra i trenta ed i quaranta) al termine della gara. Anche a volere considerare di particolare tenuità il fatto della presenza in campo di tifosi del Frosinone che non avevano titolo per essere ammessi nel recinto di gioco, è innegabile che la suddetta società deve ritenersi responsabile a norma dell’art.62, comma 2 delle N.O.I.F. del comportamento dei propri tifosi che, contravvenendo al divieto di cui all’art. 62, comma 2 bis delle stesse, hanno utilizzato nello stadio oggetti comunque idonei ad offendere. Ne deriva che la sanzione di 3.000,00 euro irrogata dal primo giudice, peraltro contenuta nel minimo edittale, deve ritenersi equa. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Frosinone Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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