LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.209/C del 08/02/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PAOLO ANTONIOLI, DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE IVO IACONI ED AMMENDA 3.000,00 (C.U. N.188/C DEL 24/1/2006 GARA GROSSETO-FROSINONE DEL 22 GENNAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.209/C del 08/02/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PAOLO ANTONIOLI, DUE GARE
EFFETTIVE ALLENATORE IVO IACONI ED AMMENDA 3.000,00 (C.U.
N.188/C DEL 24/1/2006 GARA GROSSETO-FROSINONE DEL 22 GENNAIO
2006).
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Frosinone al fine di
ottenere: 1) quanto al calciatore Antonioli la riduzione della squalifica a due
giornate, sostenendo che, anche nell’ipotesi in cui il comportamento
dell’Antonioli potesse apparire come astrattamente ascrivibile alla condotta
violenta, sussistono nel caso di specie tutti i presupposti logici, normativi e
giurisprudenziali per ridurre l’entità della squalifica. La società reclamante ha
supportato la suddetta richiesta richiamando numerosi precedenti disciplinari;
2) quanto all’allenatore Iaconi la riduzione della squalifica ad una giornata, in
quanto le frasi da lui pronunciate nei confronti dell’arbitro (“svogliati, rovini la
gara) appaiono forse irriguardose e irrispettose dei doveri di lealtà e
correttezza sportiva, ma non certo offensive, alterate o volgari; 3) l’irrogazione
di un’ammenda in misura più modesta rispetto a quanto deliberato in prime
cure, adeguata agli accadimenti della gara oggi in esame, dimostrativi al
massimo di una trascurabile animosità da parte del pubblico priva “di toni e
livelli esagerati e/o esasperati”. Il difensore della società ha insistito per
l’accoglimento del reclamo, ribadendone le motivazioni.
Per quanto attiene la prima richiesta osserva preliminarmente la
Commissione che la normativa antecedente a quella attuale, comminando la
squalifica per una o più giornate di gare (art. 14, comma 1 lett.f), consentiva di
commisurare la sanzione alla natura ed alla gravità dei fatti commessi, dando
la possibilità, ad esempio, di distinguere tra atti violenti commessi in azione di
gioco oppure a gioco fermo e di tenere altresì conto delle conseguenze
dell’atto lesivo. Con la nuova formulazione dell’art.14 il legislatore federale ha
voluto che non vi fossero margini di discrezionalità nel determinare il minimo
della pena fissato nel caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o
altre persone presenti comminando la squalifica per tre giornate (art.14,
comma 2 bis, lett. b). Ciò premesso, la Commissione, esaminati il rapporto
dell’assistente dell’arbitro, ed il successivo supplemento, ritiene che il colpire
con un pugno al volto un avversario, peraltro a gioco fermo, costituisca un atto
oggettivamente idoneo a causargli un danno fisico, sicchè il fatto che da tale
comportamento oggettivamente e soggettivamente violento non sia derivato
alcun danno fisico al calciatore avversario deve ritenersi inifluente ai fini della
determinazione della sanzione, atteso che, secondo la normativa vigente, si
richiede per la sussistenza di un atto sanzionabile nel minimo con tre giornate
di squalifica l’oggettiva idoneità della condotta a cagionare danno fisico
all’avversario e la intenzionale gravità di tale gesto sul piano dell’elemento
psicologico. In tale ottica il supplemento di rapporto dell’assistente dell’arbitro
che esclude che il pugno sferrato dal giocatore Paolo Antonioli non fosse
indirizzato ad arrecare un danno fisico all’avversario, è da considerarsi
inifluente ai fini della determinazione della decisione.
Deve pertanto ritenersi, in ossequio al generale principio di cui all’art.14
comma 2 bis, lett. b) che la sanzione irrogata in prime cure sia equa e
proporzionata al disvalore concreto del fatto.
Avuto riguardo al reclamo tendente ad ottenere la riduzione della
squalifica inflitta all’allenatore Ivo Iaconi, ritiene la Commissione che le
risultanze del rapporto arbitrale conflittino l’assunto difensivo del
comportamento meramente irriguardoso, evidenziando di contro una condotta
palesemente offensiva. Ed invero, deve ritenersi che l’espressione “sei
vergognoso, svegliati, rovini la gara”, peraltro ripetuta al termine dell’incontro
nel corridoio e negli spogliatoi, abbia indubbia valenza offensiva, in quanto
travalica e pone in ombra qualsiasi funzione di colloquio o di stimolo ed
induce ad escludere un fine diverso dall’offesa al direttore di gara. Ne
consegue che la statuizione del primo giudice merita conferma, apparendo
esatta la qualificazione di “comportamento offensivo” e perequata la punizione
di due turni di squalifica.
Anche il terzo motivo di reclamo è destituito di fondamento e va,
pertanto, disatteso alla luce delle risultanze degli atti ufficiali, da cui è emerso
– vedi relazione del vice capo dell’Ufficio Indagini – che “durante l’intervallo tra
il primo ed il secondo tempo la tifoseria del Frosinone, allocata sulla curva
posta alla destra della tribuna centrale, dava vita ad un fitto lancio di oggetti, -
bottiglia di plastica, lattine, pezzi di maiolica ricavati da bagni divelti, sulla
pista di atletica, senza provocare danno alle persone”. La suddetta relazione
ed il rapporto di direttore di gara parlano inoltre di due pacifiche invasioni di
campo da parte di alcuni sostenitori del Frosinone in occasione della rete del
pareggio segnata dalla propria squadra e di parecchi di essi (tra i trenta ed i
quaranta) al termine della gara.
Anche a volere considerare di particolare tenuità il fatto della presenza
in campo di tifosi del Frosinone che non avevano titolo per essere ammessi
nel recinto di gioco, è innegabile che la suddetta società deve ritenersi
responsabile a norma dell’art.62, comma 2 delle N.O.I.F. del comportamento
dei propri tifosi che, contravvenendo al divieto di cui all’art. 62, comma 2 bis
delle stesse, hanno utilizzato nello stadio oggetti comunque idonei ad
offendere.
Ne deriva che la sanzione di 3.000,00 euro irrogata dal primo giudice,
peraltro contenuta nel minimo edittale, deve ritenersi equa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Frosinone Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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