LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 89 del 03/02/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Dario MILEO/VIGEVANO CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 89 del 03/02/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Dario MILEO/VIGEVANO CALCIO S.r.l. Con ricorso, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 15/12/2005 il sig.Dario MILEO proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VIGEVANO CALCIO S.r.l., un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2004/2005, di €.35,00 giornalieri a titolo di indennità di trasferta ed € 25,00 a titolo di rimborso forfetario. Tanto premesso e rilevato che la Società aveva omesso il versamento di quattro mesi di validità dell’accordo economico, chiedeva la condanna della stessa al pagamento dell’ importo di €. 4.800,00. La Società depositava memoria di costituzione nei termini deducendo di dovere solo la somma residuale di € 1.900,00, avendo corrisposto al ricorrente la somma di € 7.500,00 e specificando dettagliatamente i periodi di avvenuta erogazione dei compensi, inviando le proprie difese anche al ricorrente il quale non ha replicato con alcuna controdeduzione. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. contratto allegato – non offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando si provata la conclusione dell’accordo, ma non determinata specificatamente la prestazione eseguita. Tuttavia, la Società, ha riconosciuto di dovere la somma di € 1.900,00 che, in mancanza di ulteriori contestazioni da parte del ricorrente nonché della circostanza che a quest’ultimo non è eventualmente preclusa la possibilità di replicare con nuovo ricorso, dove potrebbe richiedere eventuali differenze dovute, può fondatamente attribuirsi l ricorrente. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara, per le causali di cui in motivazione, la Società VIGEVANO CALCIO S.r.l. obbligata al pagamento dell’ importo di €. 1.900,00 in favore del Sig.Dario MILEO. Dispone la restituzione al ricorrente della tassa reclamo di €. 50,00.
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