LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 89 del 03/02/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Antonio LAPICCIRELLA/POL.SCILLESE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 89 del 03/02/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Antonio LAPICCIRELLA/POL.SCILLESE Con ricorso, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 18/11/2005 il sig.Antonio LAPICCIRELLA proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.SCILLESE 2003 un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2004/2005, di complessivi € 7.500,00 e, precisando di non aver percepito le rate relative ai mesi di agosto,settembre,ottobre e 13 giorni di novembre 2005 in quanto è stato trasferito ad altra Società proprio a metà novembre, chiedeva il riconoscimento del credito di €.2.575,00. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La Società, alla quale incombeva l’ onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,ordina alla Società POL.SCILLESE 2003 il pagamento in favore del sig.Antonio LAPICCIRELLA della somma di €.2.575,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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