F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 5/CF del 23 settembre 2005 RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ART. 22, COMMA 1, LETT. A) DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 23, COMMA 4, DELLO STATUTO FEDERALE E 9, COMMI 4 E 12, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI IN ORDINE ALL’ELEZIONE SUPPLETIVA DI UN CONSIGLIERE FEDERALE DI DESIGNAZIONE DELLA LEGA STESSA IN SOSTITUZIONE DI ALTRO CONSIGLIERE DECADUTO
	
                F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 5/CF del 23 settembre 2005
RICHIESTA  DEL PRESIDENTE FEDERALE,  EX  ART. 22, COMMA 1, LETT. A) DEL CODICE   DI   GIUSTIZIA   SPORTIVA,   DI   INTERPRETAZIONE   DEGLI   ARTT.   23, COMMA 4, DELLO STATUTO FEDERALE E 9, COMMI 4 E 12, DEL REGOLAMENTO DELLA    LEGA    NAZIONALE    PROFESSIONISTI    IN    ORDINE    ALL’ELEZIONE SUPPLETIVA DI UN CONSIGLIERE FEDERALE DI DESIGNAZIONE DELLA LEGA STESSA IN SOSTITUZIONE DI ALTRO CONSIGLIERE DECADUTO
Con nota del  19 settembre 2005 il Presidente Federale ha chiesto a questa Corte di esprimere, ai sensi  dell’art.  22  del  C.G.S.,  il  proprio  parere  interpretativo  circa  la  necessità  che  le  elezioni suppletive  per  la  sostituzione  di  un  consigliere  federale  eletto  in  rappresentanza  della  Lega Nazionale  Professionisti  e  di  cui  sia  stato  comunicato  il  venir  meno  dei  requisiti  funzionali predeterminati nel Regolamento elettorale della Lega stessa per l’elezione e la permanenza nella carica di consigliere federale, debbano essere effettuate in sede di  Assemblea  Generale o se sia sufficiente  l’unanime  designazione  fatta  dall’assemblea  delle  società  della  medesima  categoria
(Serie A) rappresentata dal consigliere della cui sostituzione si tratta.
Ciò premesso, la Corte osserva che l’art. 23 dello Statuto federale rinvia ai regolamenti elettorali emanati dalle varie componenti la determinazione delle modalità di svolgimento delle elezioni dei consiglieri federali di rispettiva competenza, fissando il solo limite del rispetto della legge, dello statuto e degli indirizzi del  C.O.N.I. e della  F.I.G.C. e, in ogni caso, dei principi dei democrazia interna.
 
La norma prosegue statuendo che, nel caso di decadenza di uno dei consiglieri così eletti a causa della   perdita   dei   requisiti   funzionali   predeterminati   dai   regolamenti   elettorali   delle   varie componenti, si debba procedere alla relativa sostituzione mediante elezioni suppletive.
Il  regolamento  elettorale  della  L.N.P.  pone,  all’art.  9,  le  norme  disciplinanti  le  elezioni  dei consiglieri federali in rappresentanza delle società di serie A e B, stabilendo in particolare che: 1) l’elezione  stessa  è  di  competenza  dell’Assemblea  Generale  (comma  4  lett.  k);  2)  a  tal  fine l’assemblea vota a scrutinio segreto, eleggendo tre consiglieri federali, di cui due in rappresentanza delle società della serie A e uno in rappresentanza delle società di serie B in possesso dei requisiti previsti dallo stesso regolamento; 3) risultano eletti coloro che conseguano il maggior numero dei voti espressi a condizione di averne ricevuti almeno il 40%.
Dal quadro normativo così delineato è agevole dedurre che lo Statuto federale non detta norme apposite per lo svolgimento delle elezioni suppletive in questione, limitandosi a prevederne la necessità allo scopo di sostituire i consiglieri federali decaduti, posto che l’effetto decadenziale si produce  con  la  mera  constatazione  e  comunicazione  da  parte  della  Lega  competente  della sopravvenuta carenza nel consigliere federale eletto in sua rappresentanza dei requisiti funzionali predeterminati, con la conseguenza che di tale situazione, giuridicamente rilevante, il Consiglio federale si limita a prendere atto, essendosi la fattispecie estintiva della carica già determinata. Questo dato depone senza ombra di dubbio nel senso che, agli effetti dello Statuto federale, anche per tale tipo di elezione debbano valere le regole fissate in generale  per le elezioni di tutti i consiglieri federali di spettanza delle varie componenti senza deroga alcuna.
In modo corrispondente, il Regolamento della L.N.P., espressamente richiamato, come visto, quale fonte di produzione integrativa dall’art. 23, comma 4, dello Statuto federale, non reca disposizioni specifiche per lo svolgimento delle elezioni suppletive (che non risultano nemmeno espressamente menzionate) e stabilisce una generica competenza della Assemblea Generale in materia di elezione dei consiglieri federali di propria spettanza, esprimendo il  generale principio  del  doppio  quorum
(maggioranza dei voti espressi, numericamente non inferiore al 40% degli stessi) necessario per le elezioni.
Nessun altro organo della medesima Lega è, per regolamento elettorale, investito di funzioni o attribuzioni rilevanti nella materia in questione.
Alla luce delle disposizioni appena richiamate, che si combinano organicamente tra loro, appare chiaro che per elezioni suppletive debbano applicarsi, in difetto di specifiche e contrarie indicazioni, le stesse regole fissate per lo svolgimento di quelle originarie, con la conseguenza che, ai fini che qui  rilevano,   rientra   nelle  attribuzioni  dell’Assemblea   Generale   l’espletamento  della  relativa procedura,  mentre rivestono carattere meramente interno e, al più, preparatorio, le consultazioni avvenute  in  seno  all’assemblea  di  categoria  delle  società  appartenenti  alla  serie  chiamata  ad esprimere il consigliere che sostituisca quello decaduto.
A tali ultime consultazioni, ed al loro esito in termini di designazione di un candidato, non può attribuirsi,  quindi,  efficacia  surrogatoria  dell’insostituibile  voto  dell’Assemblea  Generale,  che costituisce l’unica sede legittimata all’elezione suppletiva.
Non  risponderebbe,  infatti,  a  principi  di  democrazia  e  razionalità  la  sottrazione  all’Assemblea Generale  (che  rappresenta  il  punto  di  equilibrio  e  sintesi  delle  assemblee  delle  categorie)  del compito  di  eleggere  uno  dei  propri  consiglieri  federali;  né  sembra  ragionevole  o  trasparente prevedere una forma semplificata di procedimento elettorale per le sole elezioni suppletive in netto contrasto con quanto previsto per le elezioni originarie.
 
P.Q.M.
la Corte Federale  esprime il parere che le elezioni suppletive di un consigliere federale eletto in rappresentanza della  L.N.P.,  che sia decaduto dalla carica,  debbano  necessariamente avvenire in sede di Assemblea Generale della Lega stessa.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                                
				
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