COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 9.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P. VERMICINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 2 GARE DEL CALCIATORE BURCIU ALESSANDRO, L’INIBIZIONE DEI DIRIGENTI RUSCIO WALTER E ROSSI MARIO FINO AL 17.2.2006 E LA SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE DI TOMMASO GIOVANNI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 22.1.2006

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 9.2.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P. VERMICINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 2 GARE DEL CALCIATORE BURCIU ALESSANDRO, L’INIBIZIONE DEI DIRIGENTI RUSCIO WALTER E ROSSI MARIO FINO AL 17.2.2006 E LA SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE DI TOMMASO GIOVANNI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 58 DEL 22.1.2006 (Gara: VERMICINO – ATL. COLLI ALBANI del 22.1.2006 - Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • rilevato preliminarmente che, sia le squalifiche del calciatore che quella dell’allenatore, nonchè le inibizioni inflitte ai Dirigenti sono inferiori al minimo reclamabile; DELIBERA • di dichiarare inammissibile il reclamo confermando le sanzioni irrogate; • La tassa reclamo va incamerata.
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