COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA L.N.D. Nei confronti della Società A.S. Domegliara

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 15 febbbraio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL COLLEGIO ARBITRALE DELLA L.N.D. Nei confronti della Società A.S. Domegliara Il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, con sentenza pubblicata nel proprio Comunicato n. 4 del 17/12/2005 e con successivo atto del 19/1/2006, pervenuto alla C.D. il 9/1/2006, ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare per l’adozione di adeguati provvedimenti disciplinari : la Società A.S. Domegliara “per aver stabilito, nella stagione sportiva 2004/2005, all’allenatore Lucchese Paolo, un compenso superiore ai massimali previsti dagli accordi AIAC/LND (C.U. n. 1/2004-2005 LND), nonché per aver stabilito una rateizzazione superiore alle prescritte quattro scadenze (art. 42 del Regolamento LND) e di aver depositato con ritardo il contratto oneroso”. La Commissione Disciplinare esaminata la memoria difensiva fatta pervenire dalla Società deferita; considerato che le infrazioni contestate risultano “per tabulas” dagli accertamenti svolti dal Collegio Arbitrale della L.N.D. sul punto insuperabili ed in ogni caso condivisibili, P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di infliggere a carico della Società A.S. Domegliara la sanzione della ammenda di € 100,00.-
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