COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 16.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL CALCIATORE SAADALLAH ALI BEN AMOR PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS, DELLA SOCIETA’ A.C. UNIVERSO TRE 2001, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 COMMA 4 CGS E DEL SUO PRESIDENTE AGRIPPINETTI STEFANO EX ART 2 COMMA 1 CGS.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 16.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL CALCIATORE SAADALLAH ALI BEN AMOR PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 CGS, DELLA SOCIETA’ A.C. UNIVERSO TRE 2001, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2 COMMA 4 CGS E DEL SUO PRESIDENTE AGRIPPINETTI STEFANO EX ART 2 COMMA 1 CGS. Il Sig. Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 13 febbraio 2006 protocollo 58/MZ/vi, ha deferito alla competente Commissione Disciplinare la società ed i tesserati in epigrafe per le violazioni rispettavimente loro ascritte. Nell’atto di deferimento si contesta al calciatore SAADALLAH di aver sottoscritto, all’atto della richiesta di tesseramento per la società A.C. Universo Tre 2001, ricevuta il 3 gennaio 2006 dall’Ufficio Tesseramento, una dichiarazione con la quale attestava di non essere mai stato tesserato con altre società all’estero; dichiarazione mendace in quanto, come attestato dall’Ufficio di tesseramento che segnalava l’illecito, la consorella federazione Tunisina aveva dichiarato con nota del 26 gennaio 2006 che il calciatore era già stato tesserato nella stagione 2001-2002 con la società dilettanti Oasis Sportif de Kebili. Con lo stesso atto venivano deferiti la società richiedente il tesseramento per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al suo tesserato ed il Presidente della società, quale legale rappresentante della stessa. Il Presidente della società Agrippinetti Stefano sia in proprio che in nome e per conto della società deferita compariva nella riunione fissata per la decisione del deferimento dell’8-3-2006. Il tesserato dichiarava che la violazione ascritta sussisteva ma doveva unicamente ricondursi alla scarsa conoscenza della lingua da parte del calciatore che non aveva capito l’esplicita domanda fatta in merito ad un precedente tesseramento nel suo paese ed aveva sottoscritto la dichiarazione relativa in piena fiducia non conoscendo bene l’Italiano scritto. Assume la Commissione che, effettivamente, la tesi dell’errore indotto da scarsa conoscenza della lingua può avere un pregio, e deve altresì rilevarsi che il calciatore in questione non risulta abbia precedentemente giocato in Italia e quindi era alle prese per la prima volta con le formalità burocratiche necessarie per contrarre un valido tesseramento nel nostro paese. Risulta inoltre che il calciatore aveva effettivamente contratto il tesseramento nel suo paese solo nella stagione 2001 – 2002 e con una società dilettanti proprio della sua cittadina e quindi non avrebbe avuto alcun problema ad ottenere il transfert internazionale dalla sua federazione che, nella nota già richiamata del 26 gennaio 2006, afferma che il calciatore era al momento libero da qualsiasi vincolo. Questa circostanza porta elementarmente a concludere che la società ed il calciatore sono sicuramente incorsi in un errore in buona fede e che non avrebbe potuto portare ad alcuna conseguenza pratica in quanto il tesseramento, essendo il primo in Italia quale dilettante straniero, non era operante senza la esplicita autorizzazione federale. Esclusa quindi qualsiasi ipotesi fraudolenta e dedotto altresì che l’iter seguito non poteva che portare ineluttabilmente all’accertamento dell’errore contenuto nella dichiarazione resa dal calciatore, ne consegue che al tesserato SAADALLAH Ali Ben Amor possa essere riconosciuta la buona fede nell’errore commesso nel redigere la dichiarazione incriminata. Ciò non di meno l’accertata violazione, pur ricondotta nei limiti sopra esposti, porta comunque all’applicazioni di sanzioni, contenute nel minimo come da dispositivo, conseguendo la responsabilità della società e del suo presidente all’accertamento della violazione ascritta al calciatore. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA di comminare al calciatore SAADALLAH ALI BEN AMOR la sanzione dell’ammonizione con diffida. di comminare altresì alla Società A.C. UNIVERSO TRE 2001 l’ammenda di € 100,00 e di squalificare il Presidente AGRIPPINETTI STEFANO per giorni 15. Si comunichi
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