COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 20/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 102 della società A.S. NUOVA PONTEGRANDE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 15.02.2006 (Squalifica calciatore AQUILA Claudio fino al 30.06.2006, squalifica calciatore CERMINARA Gianluca per SEI gare, squalifica calciatore LARUSSA Matteo fino al 31.12.2006, squalifica calciatore MUNGO Danilo fino al 31.10.2006,).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 20/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 102 della società A.S. NUOVA PONTEGRANDE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 42 del 15.02.2006 (Squalifica calciatore AQUILA Claudio fino al 30.06.2006, squalifica calciatore CERMINARA Gianluca per SEI gare, squalifica calciatore LARUSSA Matteo fino al 31.12.2006, squalifica calciatore MUNGO Danilo fino al 31.10.2006,). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti l’arbitro e la società reclamante a chiarimenti; ritenuto che alla stregua dei chiarimenti forniti dal direttore di gara nell’odierna seduta i fatti ascritti ai tesserati Larussa Matteo, Aquila Claudio, Cerminara Gianluca e Mungo Danilo vanno diversamente valutati poiché è emerso che il calciatore Larussa Matteo si è reso responsabile di comportamento gravemente offensivo e minaccioso verso l’arbitro ed i calciatori Aquila Claudio, Mungo Danilo di comportamento offensivo e minaccioso; che, pertanto, appare conforme a giustizia contenere le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore LARUSSA Matteo fino al 13 APRILE 2006, al calciatore AQUILA Claudio fino al 20 MARZO 2006, al calciatore MUNGO Danilo fino al 26 MARZO 2006 ed al calciatore CERMINARA Gianluca a CINQUE giornate di gara; dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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