COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 20/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 108 della società U.S. PRAIA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 108 del 08.03.2006 (Squalifica Campo di giuoco per DUE gare, ammenda di € 1000,00, inibizione dirigente MASSARA Salvatore fino al 30.06.2006, squalifica medico sociale sig. ARCURI Daniele fino al 30.06.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 20/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 108 della società U.S. PRAIA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 108 del 08.03.2006 (Squalifica Campo di giuoco per DUE gare, ammenda di € 1000,00, inibizione dirigente MASSARA Salvatore fino al 30.06.2006, squalifica medico sociale sig. ARCURI Daniele fino al 30.06.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti l’arbitro e l’assistente arbitrale a chiarimenti; rilevato che dal rapporto dell’arbitro e degli assistenti di gara risultano in maniera chiara ed inequivoca i fatti accertati dal Giudice Sportivo e posti a carico della società a titolo di responsabilità oggettiva e dei tesserati della società reclamante; in particolare hanno trovato ulteriore conferma nel corso dell’odierna seduta, a seguito, dei chiarimenti forniti dal direttore di gara e dall’assistente arbitrale : 1) il ripetuto comportamento gravemente offensivo, minaccioso e violento commesso dai sostenitori della società Praia nei confronti della terna arbitrale sia durante che dopo la disputa della gara; 2) il comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro del dirigente Massara Salvatote; 3) il tentativo operato dal medico Arcuri Daniele di entrare con forza nello spogliatoio arbitrale; ritenuto che le sanzioni inflitte ai suddetti tesserati ed alla società sono senz’altro congrue ed adeguate; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante (in virtù del parziale accoglimento avuto con delibera del C.U. n. 105 del 13.03.2006). RECLAMO N. 109 della società U.S. PALMESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 99 del 01.03.2006 (Ammenda € 600,00 e DIFFIDA). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a carico della società a titolo di responsabilità oggettiva può essere ridotta in quanto quella applicata si appalesa eccessiva ed inadeguata; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda ad € 400 e conferma la diffida; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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