COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 20/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 115 della società U.S. PETRIZZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 103 del 08.03.2006 (Ammenda € 400,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore CONDEMI Enrico fino al 31.05.2006, squalifica calciatore CRISTELLO Roberto fino al 08.03.2007, squalifica calciatore FORTEBUONO Nicola fino al 20.05.2006).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 108 del 20/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 115 della società U.S. PETRIZZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 103 del 08.03.2006 (Ammenda € 400,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore CONDEMI Enrico fino al 31.05.2006, squalifica calciatore CRISTELLO Roberto fino al 08.03.2007, squalifica calciatore FORTEBUONO Nicola fino al 20.05.2006).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
ritenuto che alla stregua di quanto descritto dall’arbitro nel rapporto in atti i fatti ascritti ai tesserati Cristello, Condemi e Fortebuono vanno diversamente valutati addebitando al calciatore Cristello atti di protesta violenta, al calciatore Condemi atti di protesta di modestissima violenza ed al calciatore Fortebuono un comportamento gravemente offensivo;
rilevato, altresì, che la società risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, solo di comportamento offensivo e minaccioso verso l’arbitro da parte di propri sostenitori;
che, pertanto, appare conforme a giustizia contenere le sanzioni inflitta dal Giudice Sportivo;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, delibera di :
riduce l’ammenda ad € 250 REVOCANDO la diffida;
ridurre la squalifica inflitta al calciatore CRISTELLO Roberto fino al 5 SETTEMBRE 2006;
ridurre la squalifica inflitta al calciatore CONDEMI Enrico fino al 5 APRILE 2006;
ridurre la squalifica inflitta al calciatore FORTEBUONO Nicola fino al a QUATTRO giornate di gara;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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