COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 22/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MARIGNANO CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc.UBALDINI ALESSANDRO ed al 26.4.2006 all.COSTA GIOVANNI, ammenda € 100 per estranei nel recinto di gioco delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 dell’8.3.2006 gara MARIGNANO CALCIO – TROPICAL CORIANO del 5.3.2006

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 22/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MARIGNANO CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc.UBALDINI ALESSANDRO ed al 26.4.2006 all.COSTA GIOVANNI, ammenda € 100 per estranei nel recinto di gioco delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 33 dell’8.3.2006 gara MARIGNANO CALCIO – TROPICAL CORIANO del 5.3.2006 L’A.S.MARIGNANO CALCIO ricorre avverso i provvedimenti sopra indicati segnalando che : 1) “in un contrasto di gioco il calc.UBALDINI ed un avversario cadevano a terra, il calciatore dell’A.S.Tropical Coriano calciava da terra UBALDINI il quale reagiva a tale gesto”. L’arbitro non rilevava nulla ma un assistente gli segnalava solo il gesto dell’UBALDINI, che veniva invitato ad uscire; 2) l’all.COSTA, al termine della gara “ha lasciato per primo il terreno di gioco, entrando immediatamente nel proprio spogliatoio, seguito da un assistente. Tutto era tranquillo. “Non è vero che ha colpito con pugni la porta dell’arbitro in quanto essa si trova prima dello spogliatoio del COSTA. Le frasi offensive, se rivolte, erano dette dentro lo spogliatoio, verso i propri giocatori per il mancato impegno di alcuni”; 3) nel recinto spogliatoio “non c’era nessuna persona non in elenco”. Chiede una riduzione delle squalifiche e l’annullamento della sanzione. La Commissione, - premesso che la parte del reclamo relativa all’ammenda di € 100 non viene presa in esame in quanto non impugnabile, ai sensi dell’art. 41 comma 3 del C.G.S.(Non sono impugnabili, in alcuna sede, e sono immediatamente esecutivi i provvedimenti pecuniari non superiori a € 150 per le società partecipati ai campionati di Promozione), parte che, conseguentemente, viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal referto di gara e dalle precisazioni fornite in questa sede da un assistente si rileva che : 1 il calc.UBALDINI, capitano dell’A.S.MARIGNANO CALCIO, dopo aver subito un fallo, reagiva colpendo con una gomitata al volto un giocatore avversario, venendo conseguentemente espulso; 2) l’all.COSTA, a fine gara, al rientro negli spogliatoi, indirizzava, urlando, frasi offensive nei confronti della terna arbitrale, inframmezzate da numerose bestemmie, battendo ripetutamente colpi sulle pareti circostanti; - ritenuto che dalla esperita istruttoria non siano emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.UBALDINI ALESSANDRO ed al 26.4.2006 dell’all.COSTA GIOVANNI, ferma restando l’ammenda di € 100. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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