COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 17/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA (GIRONE “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. FONTANELLEBRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA FONTANELLEBRANCA – TIFERNO 2004 DISPUTATA IL 19.02.2006 A FONTANELLE DI GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 22.02.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA CALCIATORE MARTELLI ROBERTO PER QUATTRO GIORNATE DI GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 17/03/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
SECONDA CATEGORIA (GIRONE “A”)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S. FONTANELLEBRANCA IN
RIFERIMENTO ALLA GARA FONTANELLEBRANCA – TIFERNO 2004 DISPUTATA IL
19.02.2006 A FONTANELLE DI GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. NR. 69 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 22.02.2006
PUBBLICATO IN PARI DATA).
_ SQUALIFICA CALCIATORE MARTELLI ROBERTO PER QUATTRO GIORNATE DI GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.03.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività della sanzione inflitta e pertanto chiedeva la riduzione della stessa.
Alla seduta odierna l’arbitro è stato sentito regolarmente; era presente il Presidente della
società reclamante.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE:
Il fallo commesso dal calciatore Martelli Roberto della società Fontanellebranca è stato
certamente volontario, a gioco fermo e come reazione ad un fallo commesso da un avversario,
ritenuto regolare dall’arbitro.
Tuttavia il fallo medesimo non ha procurato conseguenze di alcun tipo al calciatore del Tiferno
2004, che ha potuto portare a termine la gara.
Appare congrua la riduzione della sanzione inflitta dal G.S..
P.Q.M.
riduce la sanzione della squalifica al calciatore Martelli Roberto a tre giornate effettive di
gara;
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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