COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 17/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA (GIRONE “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA REAL PADULE IN RIFERIMENTO ALLA GARA REAL PADULE – RAMAZZANO DISPUTATA IL 25.02.2006 A PADULE DI GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 71 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 01.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA CALCIATORE RAGNACCI DIEGO PER QUATTRO GARE; _ SQUALIFICA CALCIATORE MENICHETTI SIMONE PER DUE GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005
COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 17/03/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
SECONDA CATEGORIA (GIRONE “A”)
NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA REAL PADULE IN
RIFERIMENTO ALLA GARA REAL PADULE – RAMAZZANO DISPUTATA IL 25.02.2006 A
PADULE DI GUBBIO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL
C.U. NR. 71 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 01.03.2006 PUBBLICATO IN
PARI DATA).
_ SQUALIFICA CALCIATORE RAGNACCI DIEGO PER QUATTRO GARE;
_ SQUALIFICA CALCIATORE MENICHETTI SIMONE PER DUE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.03.2006, la seguente decisione.
Fatto
SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato
Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi:
- Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione della stesse.
Alla seduta odierna l’arbitro è stato sentito regolarmente; la società reclamante seppur
regolarmente convocata non si è presentata.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO
SEGUE:
Preliminarmente questa Commissione dichiara l’inammissibilità del reclamo proposto dalla
società Real Padule con riferimento alla posizione del calciatore Menichetti Simone; ciò ai
sensi dell’art.41 comma 3 lett.a) del C.G.S..
Quanto al Ragnacci Diego, il direttore di gara ha integralmente confermato il comportamento
offensivo e minaccioso posto in essere da detto calciatore al termine della gara, ribadendo
come costui abbia profferito all’indirizzo dell’arbitro stesso le frasi riportate nel referto e come
abbia tentato di aggredirlo, non riuscendovi solo per l’intervento di un compagno di squadra.
La sanzione inflitta dal G.S. è pertanto da ritenere congrua rispetto ai fatti commessi e come
tale meritevole di integrale conferma.
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità del reclamo relativo alla posizione del calciatore Menichetti
Simone ai sensi dell’art.41 comma 3 lett.a) del C.G.S. e respinge il reclamo relativo alla
posizione del calciatore Ragnacci Diego.
ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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