COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 17/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA (GIRONE “B”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UNIONE POLISPORTIVA TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO – TRASIMENO 2000 DISPUTATA IL 25.02.2006 A TUORO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 71 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 01.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA CALCIATORE RENZETTI MASSIMILIANO PER CINQUE GARE; _ SQUALIFICA ALLENATORE COCILOVO ROBERTO FINO AL 17.03.2006; _ L’INIBIZIONE DELL’ASSISTENTE TRENNA TINO FINO AL 15.04.2006.

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 76 Del 17/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA (GIRONE “B”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UNIONE POLISPORTIVA TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO - TRASIMENO 2000 DISPUTATA IL 25.02.2006 A TUORO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 71 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 01.03.2006 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ SQUALIFICA CALCIATORE RENZETTI MASSIMILIANO PER CINQUE GARE; _ SQUALIFICA ALLENATORE COCILOVO ROBERTO FINO AL 17.03.2006; _ L’INIBIZIONE DELL’ASSISTENTE TRENNA TINO FINO AL 15.04.2006. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.03.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: - Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione della stesse. Alla seduta odierna l’arbitro è stato sentito telefonicamente; era presente in rappresentanza della società un delegato avendone fatto regolare richiesta. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE: L’audizione dell’arbitro consente di ritenere provati i fatti contestati ai reclamanti Renzetti e Trenna che tuttavia si sono limitati ad atteggiamenti minacciosi ed ingiuriosi ma non violenti. Nessuno dei due ha colpito l’arbitro, bensì entrambi hanno volontariamente ritardato l’uscita dal campo dopo la notificazione dell’espulsione. Per quanto riguarda la squalifica inflitta all’allenatore Cocilovo Roberto, la stessa va confermata. P.Q.M. riduce: la sanzione della squalifica al calciatore Renzetti Massimiliano a tre giornate effettive di gara; l’inibizione all’assistente Trenna Tino fino al 30.03.2006. conferma la squalifica all’allenatore Cocilovo Roberto nei termini inflitti dal G.S. . DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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