COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 dell’ 17/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BODISA 73 PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE BONELLI GERARDO DELLA SOCIETA’ BIRRA MORENA SCHIERATO NELLA GARA BODISA 73 – BIRRA MORENA (3^ CATEGORIA) DEL 27.02.2006.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 dell’ 17/3/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ BODISA 73 PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE BONELLI GERARDO DELLA SOCIETA’ BIRRA MORENA SCHIERATO NELLA GARA BODISA 73 – BIRRA MORENA (3^ CATEGORIA) DEL 27.02.2006.
Letto il reclamo ritualmente presentato dalla società Bodisa 73 avverso la posizione irregolare del tesserato BONELLI GERARDO della società Birra Morena nella gara del 27.02.06 tra Bodisa 73 e Birra Morena;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Rilevato che, con CU n. 24 del 13.02.2006, il GS sospendeva cautelativamente da ogni attività, ai sensi dell’art. 14 del CGS, il calciatore Bonelli Gerardo e che con successivo provvedimento pubblicato sul CU n.26 del 27.02.2006, il GS squalificava lo stesso calciatore per n. 5 giornate;
Preso atto che, ai sensi dell’art.17 del CGS le sanzioni che comportano squalifiche di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del CU;
Considerato che nella gara in oggetto il calciatore BONELLI Gerardo era ancora sottoposto a sospensione cautelare da qualsiasi attività in ambito federale e, pertanto, in posizione irregolare;
P.Q.M.
- in accoglimento del proposto reclamo infligge alla società Birra Morena la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: BODISA 73 – BIRRA MORENA 3-0;
- squalifica il calciatore BONELLI Gerardo fino a tutto il 30.04.2006;
- dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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