COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GINNICLUB S.VITALE – GARA ACQUAFREDDA / GINNICLUB DEL 6.5.2006 – C/5 SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO GINNICLUB S.VITALE – GARA ACQUAFREDDA / GINNICLUB DEL 6.5.2006 – C/5 SERIE D
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va dichiarato inammissibile. Invero, al reclamo presentato alla società Ginniclub manca la ricevuta della raccomandata di spedizione di copia del predetto ricorso alla società controparte. Pertanto, è mancato un requisito essenziale per la validità del reclamo ex art. 42, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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