F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 19/01/06 APPELLO DELL’A.S.D. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LE SANZIONI, DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. OTTONI CANDIDO FINO AL 30.6.2006 E DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CATINI MANUEL FINO AL 20.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 22 del 22.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 19/01/06 APPELLO DELL’A.S.D. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LE SANZIONI, DELL’INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. OTTONI CANDIDO FINO AL 30.6.2006 E DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CATINI MANUEL FINO AL 20.1.2006 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 22 del 22.12.2005) A seguito della disputa della gara del Campionato Allievi Regionale Focene Calcio/Corneto Tarquinia del 20.11.2005 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico, con Com. Uff. n. 18 del 24 novembre 2005, irrogava al Dirigente accompagnatore ufficiale della A.S.D. Corneto Tarquinia, Sig. Ottoni Candido, la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2006 per essere entrato abusivamente in campo e una volta raggiunto il direttore di gara per averlo spinto, minacciato e ingiuriato fino al rientro dello stesso nello spogliatoio e comminava al calciatore Catini Manuel la squalifica fino al 13.1.2006 per proteste e per avere afferrato l’arbitro per un braccio, facendolo girare per dirgli una frase irriguardosa. Avverso tale decisione la A.S.D. Corneto Tarquinia proponeva ricorso al Giudice Sportivo di 2° Grado che respingeva il reclamo confermando l’inibizione fino al 31 6.2006 al dirigente Ottoni Claudio e aumentava, ai sensi dell’art. 32, comma 3, C.G.S., dal 13.1.2006 al 20.1.2006 la squalifica a carico del calciatore Catini (Com. Uff. n. 22 del 22 dicembre 2005). Proponeva appello a questa C.A.F. la A.S.D. Corneto Taquinia. A parere di questa Commissione d’Appello non sono condivisibili le motivazioni del ricorso, sia per il Dirigente che per il calciatore. Non è stata infatti apportata alcuna censura idonea a scalfire l’ineccepibile motivazione del Giudice Sportivo di 2° Grado, che ha fondato la sua decisione sulla fonte privilegiata di prova costituita dal referto arbitrale e dall’audizione diretta dell’arbitro medesimo, che ha rappresentato uno svolgimento dei fatti totalmente diverso da quello che l’appellante ha prospettato. Relativamente al Dirigente Sig. Ottoni si è peraltro correttamente tenuto conto della sua recidiva plurima. Quanto al calciatore, anche questo Giudice ritiene che i fatti posti dallo stesso in essere debbano essere ascritti alla fattispecie della “condotta violenta nei confronti degli Ufficiali di gara”, per la quale la pena edittale minima deve essere di 8 giornate, per cui, risulta corretta l’operata “reformatio in peius” adottata, che risponde a stretta osservanza di espressa previsione normativa del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Corneto Tarquinia di Tarquinia (Viterbo), e dispone incamerarsi la tassa versata.
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