F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 23/01/06 APPELLO DELLA S.C.C. FOSSACESIA 90 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOSSACESIA 90/S. VITO 83 L.D.N. DEL 13.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 29 dell’ 1.12.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 31/C del 23/01/06 APPELLO DELLA S.C.C. FOSSACESIA 90 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FOSSACESIA 90/S. VITO 83 L.D.N. DEL 13.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 29 dell’ 1.12.2005) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, su ricorso presentato dalla società S. Vito 83, ha inflitto alla società S.C. Fossacesia ’90 la perdita della gara Fossacesia 90/S.Vito 83 del 13.11.2005 per 0-3, per mancato schieramento del numero minimo di juniores (Com.Uff. n. 29 dell’1.12.2005) . La società Fossacesia ’90 ha proposto reclamo alla C.A.F., chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare, affermando il difetto di contraddittorio, poiché nonostante la richiesta audizione la Commissione Disciplinare non l’ha convocata; nel merito, la società ha confermato di non aver schierato il numero minimo di juniores, adducendo la motivazione che tale violazione non aveva influito sull’andamento della gara atteso che il mancato schieramento si fosse protratto per pochi secondi. La C.A.F., analizzati gli atti, ha respinto il ricorso affermando che la lamentata mancanza di contraddittorio non modificherebbe comunque il merito, in quanto la stessa società, nel ricorso, ha affermato di non aver schierato il numero minimo di juniores. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dalla S.C.C. Fossacesia 90 di Fossacesia (Chieti) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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