COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 02 Del 07/07/2006 Decisione della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N.152 – stag. sport. 2005/2006 4) Procedimento disciplinare a carico di MANUEL AYRAPETYAN

COMITATO REGIONALE UMBRIA - STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 02 Del 07/07/2006 Decisione della Commissione Disciplinare Comunicato Ufficiale N.152 – stag. sport. 2005/2006 4) Procedimento disciplinare a carico di MANUEL AYRAPETYAN - in data 19/05/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. AYRAPETYAN, per rispondere della violazione dell’art. 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver assistito il calciatore Ara Hovhannisyan nella stipula del contratto professionista sottoscritto il 29.06.2005 con l’As Livorno; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare osserva che: - la tesi difensiva svolta dall’incolpato (cioè di essere rimasto estraneo alla stipula del contratto pur avendo accompagnato il calciatore nelle diverse fasi della contrattazione, in forza di un rapporto di affidamento derivante dalla precedente conoscenza familiare e tenendo conto della nazionalità non italiana del ragazzo) è solo parzialmente confermata dagli accertamenti svolti e dalle stesse dichiarazioni rese da Ayrapetyan al collaboratore dell’Ufficio Indagini, essendo emerso che la presenza del medesimo è avvenuta al di là di un semplice accompagnamento del calciatore, per la reiterata e in certa misura determinante presenza dell’incolpato. La sua qualità di tesserato come allenatore, per l’espresso divieto di intermediazione posto dalla normativa vigente, era incompatibile con il ruolo di fatto assunto nella vicenda. Ciò non di meno ritiene la Commissione di dover apprezzare la peculiarità dei rapporti personali fra l’Ayrapetyan e il giovane calciatore nella determinazione della misura della sanzione. Ciò premesso la Commissione, lette le controdeduzioni inviate da Ayrapetyan, ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 31/08/2006. P.Q.M. dichiara il sig. MANUEL AYRAPETYAN responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/08/2006.
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