COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 19/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA SOCIETÀ ANC CALCETTO LAIVES BMNM E DEL CALCIATORE SIGNOR MICHELE DESIDERATO (ANC CALCETTO LAIVES BMNM) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S.
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 19/10/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA SOCIETÀ ANC CALCETTO LAIVES BMNM E DEL CALCIATORE SIGNOR MICHELE DESIDERATO (ANC CALCETTO LAIVES BMNM) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S.
In data 20 settembre 2006 il Presidente del Comitato Regionale Trentino Alto Adige deferiva alla
Commissione Disciplinare il calciatore Michele Desiderato e la società ANC Calcetto Laives BMNM per violazione dell’art. 1 C.G.S. per avere schierato il sopra menzionato calciatore in una gara di Coppa Italia di Calcio a 5, malgrado il medesimo fosse stato colpito da provvedimento di squalifica e fosse dunque inibito a partecipare alla gara stessa. In esito a formale contestazione del deferimento, il Desiderato ammetteva il fatto, deducendo di essersi scordato di avere subito il provvedimento di squalifica. Mentre il Presidente della società ANC Calcetto Laives BMNM segnalava di non essere stato a conoscenza della squalifica avendo assunto da poco tempo la presidenza della società sportiva medesima. Ciò premesso, la Commissione Disciplinare accertata la sussistenza della violazione contestata infligge alla società ANC CALCETTO LAIVES BMNM la sanzione dell’ammonizione e al calciatore MICHELE DESIDERATO (ANC CALCETTO LAIVES BMNM) la sanzione della squalifica per una giornata di gara. La sanzione decorre dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione della presente delibera da parte del Comitato di competenza mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
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