COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. GHILARZA ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 22.03.2007. Gara Tavolara / Ghilarza del 18.03.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. GHILARZA ( Campionato di Eccellenza ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 22.03.2007. Gara Tavolara / Ghilarza del 18.03.2007. La Società Ghilarza in data 23.03.2007 ha preannunciato reclamo, richiedendo il referto della gara in epigrafe. La Commissione, rilevato che al preannuncio non ha fatto seguito la proposizione del reclamo nei termini previsti, DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 29 del C.G.S.. Dispone l’addebito della tassa.
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