COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. MONREALE ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 38 del 06.04.2007. Gara Monreale / Decimese Decimo del 1° aprile 2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. MONREALE ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 38 del 06.04.2007. Gara Monreale / Decimese Decimo del 1° aprile 2007. Con reclamo in data 11.04.2007, tempestivamente depositato, la società Monreale chiedeva la revoca della ammenda pari a Euro 800,00 con diffida inflittale o, in subordine, la riduzione della stessa ammenda. Al riguardo, la reclamante evidenziava che un gruppo di tifosi,non numerosissimo ma molto ristretto, circa sei, poteva aver inveito contro uno degli assistenti di gara. Si eccepiva però che fosse improbabile che uno di questi sostenitori avesse colpito il medesimo assistente. Ciò in quanto la recinzione, si legge nel ricorso, è a norma e non consente ad alcuno di infilare un braccio. Peraltro, prosegue il reclamo, è invece accaduto che un estraneo, a fine gara, abbia allungato un braccio sfiorando la maglia dell’assistente di gara ma ciò sarebbe avvenuto non già con l’intenzione di colpirlo quanto, piuttosto, per sostenere con una pacca sulle spalle i giocatori che uscivano dal campo. Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene che il reclamo non contribuisca a modificare quanto riportato dal direttore di gara nel proprio referto. Peraltro, la sanzione inflitta può essere modificata, in modo da adeguarla a quanto accaduto, con la revoca della diffida e il mantenimento della ammenda inflitta. Per questi motivi, la Commissione, in parziale riforma del provvedimento impugnato, revoca la diffida inflitta e conferma nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it