COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 19 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. VILLANOVATULO ( Campionato di Promozione ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 22.03.2007. Gara Villanovatulo / Monreale del 18.03.2007.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 19 aprile 2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. VILLANOVATULO ( Campionato di Promozione )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 22.03.2007.
Gara Villanovatulo / Monreale del 18.03.2007.
La società Villanovatulo ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori:
1) ammenda di Euro 800,00 e diffida inflitte alla società Villanovatulo, perché, al termine della gara, mentre i sostenitori della squadra, scuotendo la rete di recinzione ed entrando nel terreno di gioco, insultavano e minacciavano la terna arbitrale, un individuo non identificato – richiesti ed ottenuti i documenti di identità degli ufficiali di gara per restituire le chiavi delle loro autovetture – apriva loro gli spogliatoi solo dopo essersi rifiutato di farlo per diverse volte. Soltanto dopo un’attesa di oltre venti minuti, il capitano della squadra restituiva ad arbitro ed assistenti i loro documenti e le chiavi degli automezzi;
2) inibizione a svolgere ogni attività fino al 31.12.2008 al dirigente della stessa società, Sulis Giuliano, perché, espulso per triviali ingiurie all’arbitro, rinnovava le ingiurie accompagnandole a pesanti minacce; quindi, nell’uscire dal campo, si avvicinava minacciosamente ad uno degli assistenti e, dopo averlo insultato, lo colpiva violentemente con una spallata e quindi con una gomitata all’addome.
Al termine della gara, da dietro la rete di recinzione, proferiva ancora ingiurie e gravi minacce all’indirizzo della terna arbitrale.
La reclamante ha contestato gli addebiti. In particolare, ha negato che i propri sostenitori siano entrati nel terreno di gioco proferendo minacce all’indirizzo della terna arbitrale. Ha altresì negato che il dirigente Sulis Giuliano abbia colpito violentemente l’assistente dell’arbitro, assumendo che egli lo strattonò, invece, con una gomitata. Alla luce di tali assunti ha domandato la revoca dell’ammenda e della diffida, ed una riduzione della inibizione inflitta al dirigente.
La Commissione ha convocato a chiarimenti sia l’arbitro che il suo assistente. Il primo, confermando le precisazioni contenute nell’allegato al proprio referto, trasmesso in data successiva a quello dell’invio dello stesso referto, ha confermato che al termine della gara, mentre egli si trovava di fronte alla porta chiusa del suo spogliatoio, venne apostrofato dai sostenitori locali con frasi ingiuriose e minacciose, e che, contemporaneamente, entrarono nel recinto di gioco numerose persone non identificate. Peraltro una di queste, anch’essa non identificata, dopo averlo insultato, gli aprì lo spogliatoio. Successivamente, il medesimo si presentò al direttore di gara, chiedendo i documenti dei giocatori del Villanovatulo, tentando, nella circostanza, di restituire le chiavi dei mezzi degli assistenti. Solo a seguito di esplicita richiesta dell’arbitro, si presentava il capitano della società Villanovatulo, ed a quest’ultimo venivano consegnati i documenti.
Avendo fatto richiesta di audizione, il legale rappresentante della società reclamante ha confermato i propri assunti.
La Commissione, sulla scorta del referto arbitrale, ritiene provati gli addebiti consistiti nelle ingiurie e nelle minacce proferite dai sostenitori della società ospitante, nonché nell’indebita intrusione di estranei sostenitori locali nel recinto di gioco, a fine gara.
Ritiene altresì provato il comportamento antiregolamentare posto in essere, nei confronti dell’arbitro, dal soggetto estraneo non identificato, resosi responsabile della intromissione negli spogliatoi e della indebita richiesta dei documenti della squadra.
La Commissione ritiene altresì provato l’atto di violenza consistito nella spallata e nella gomitata all’addome inferta dal dirigente Sulis Giuliano a danno dell’assistente dell’arbitro, che gli provocò dolore, tanto di indurre lo stesso direttore di gara a prorogare la durata della sospensione dell’incontro.
Riguardo ai primi episodi che hanno determinato l’ammenda e la diffida, questa Commissione ritiene che la loro portata, di modesta gravità e di non particolari conseguenze, debba determinare adeguata riduzione delle sanzioni inflitte, così come da dispositivo.
Quanto invece all’atto violento posto in essere dal dirigente Sulis Giuliano, pienamente provato, la gravità di esso e le conseguenze che ne sono derivate giustificano appieno una conferma della sanzione inflitta.
Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre l’ammenda inflitta alla società Villanovatulo ad Euro 300,00, revocando la diffida.
Conferma nel resto.
Dispone il non addebito della tassa.
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