COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. TRINITA’ ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso il risultato della gara Estudiantes / Trinità del 01.04.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2006/2007 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 27 aprile 2007 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. TRINITA’ ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Sassari ) Avverso il risultato della gara Estudiantes / Trinità del 01.04.2007. La reclamante chiede sia inflitta alla società Estudiantes la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per essersi resa responsabile di aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La società Trinità sostiene che alla gara ha preso parte, nelle file della società Estudiantes, il giocatore Sanna Cristian, pur non avendone titolo per essere tesserato con altra società. La Commissione, - accertato che la reclamante ha osservato tutte le norme procedurali; - verificato che dagli atti ufficiali di questo Comitato risulta che il giocatore Sanna Cristian è tesserato per la società Estudiantes a far data dal 24.03.2007; - precisato che il C.U.n° 37 del 29.03.07, richiamato nel reclamo in oggetto, riporta altro reclamo contro la posizione irregolare del Sanna Cristian con riferimento ad una gara dell’11.03.07 e pertanto disputata in data antecedente al tesseramento del suddetto calciatore per la società Estudiantes; - precisato inoltre che, contrariamente a quanto riportato per errore nella delibera pubblicata sul citato C.U. n° 37, il calciatore Sanna Cristian alla data dell’11.03.2007 non risultava tesserato con alcuna Società ma figurava svincolato dal 15.07.2005; - considerato, quindi, che il giocatore Sanna Cristian ha preso parte alla gara in epigrafe avendone pieno titolo; DELIBERA di respingere il reclamo e, tenendo conto che è verosimile che detto errore abbia indotto la società Trinità a proporre reclamo proprio per la posizione irregolare del giocatore Sanna Cristian, dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it